Ordinanza — n. 48168/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPOLI GIULIANO nato a CINQUEFRONDI il 05/10/1988 avverso l'ordinanza del 06/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA Edato avviso alle part-i3 uilt ita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Giuliano Napoli impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che il ricorso è stato presentato dal condannato personalmente, e che, pertanto, lo stesso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione";
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 48168/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di BOLOGNA Edato avviso alle part-i3 uilt ita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Giuliano Napoli impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che il ricorso è stato presentato dal condannato personalmente, e che, pertanto, lo stesso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione";
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPOLI GIULIANO nato a CINQUEFRONDI il 05/10/1988 avverso l'ordinanza del 06/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA Edato avviso alle part-i3 uilt ita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Giuliano Napoli impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che il ricorso è stato presentato dal condannato personalmente, e che, pertanto, lo stesso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione";
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M., Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 ottobre 2