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Ordinanza — n. 48164/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48164/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48164/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IFTIMIE VALENTIN CRISTIAN nato il 20/05/1979 avverso l'ordinanza del 11/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Valentin Cristian Iftirnie impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Ritenuto che gli argomenti dell'unico motivo dedotto nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in parte perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto (il racconto sui plurimi tentativi di contatto; la circostanza che all'assistente sociale fosse stata comunicata solo la sede legale, e non quella operativa, della ditta del ricorrente; le circostanze in cui si inseriva l'istanza cui la mancata celere risposta dell'assistente sociale ha scatenato la reazione del ricorrente; la situazione familiare del ricorrente), lin parte perché non specifici rispetto alla motivazione dell'ordinanza impugnata che non attaccano adeguatamente (la censura sul non aver svolto attività di volontariato, la censura sul non aver documentato lo svolgimento di attività lavorativa);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 48164/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Valentin Cristian Iftirnie impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Ritenuto che gli argomenti dell'unico motivo dedotto nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in parte perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto (il racconto sui plurimi tentativi di contatto; la circostanza che all'assistente sociale fosse stata comunicata solo la sede legale, e non quella operativa, della ditta del ricorrente; le circostanze in cui si inseriva l'istanza cui la mancata celere risposta dell'assistente sociale ha scatenato la reazione del ricorrente; la situazione familiare del ricorrente), lin parte perché non specifici rispetto alla motivazione dell'ordinanza impugnata che non attaccano adeguatamente (la censura sul non aver svolto attività di volontariato, la censura sul non aver documentato lo svolgimento di attività lavorativa);

Parole chiave

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espulsione di familiari indennità di dislocazione e di espatrio espulsione giudiziaria polizia degli stranieri misura di allontanamento nel diritto degli stranieri integrazione dei migranti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IFTIMIE VALENTIN CRISTIAN nato il 20/05/1979 avverso l'ordinanza del 11/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Valentin Cristian Iftirnie impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Ritenuto che gli argomenti dell'unico motivo dedotto nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in parte perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto (il racconto sui plurimi tentativi di contatto; la circostanza che all'assistente sociale fosse stata comunicata solo la sede legale, e non quella operativa, della ditta del ricorrente; le circostanze in cui si inseriva l'istanza cui la mancata celere risposta dell'assistente sociale ha scatenato la reazione del ricorrente; la situazione familiare del ricorrente), lin parte perché non specifici rispetto alla motivazione dell'ordinanza impugnata che non attaccano adeguatamente (la censura sul non aver svolto attività di volontariato, la censura sul non aver documentato lo svolgimento di attività lavorativa);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 ottobre