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Ordinanza — n. 48163/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against probation revocation for violating work rules and educational programs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48163/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was extraneous to the jurisdiction of review. The appellant argued against the retroactive revocation of probation, but the court found his claims regarding motivational defects were unfounded. Consequently, the decision upheld the lower court's revocation based on repeated rule violations and non-adherence to therapeutic programs.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 166 c.p.: The appeal is inadmissible when the grounds raised are extraneous to the jurisdiction of review or manifestly unfounded, as the court must assess the substantive justification for revoking probation based on the gravity of violations and the failure of the therapeutic program.

Parole chiave

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probation revocation jurisdiction of review inadmissible appeal therapeutic program failure Cassazione ordinanza disdetta in periodo di prova prova insufficiente dell'aggravamento clinico ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 166 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 343 del 29 ottobre 1987 della Corte Costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUBINO CORRADO RAFFAELLO nato a MODICA il 24/08/1979 avverso l'ordinanza del 26/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

"101 Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata 1. Rilevato che l'unico motivo proposto da Corrado Raffaello Rubino sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato. Il Tribunale di sorveglianza, nell'esercizio dei poteri discrezionali riconosciutigli dall'ordinamento, ha fondato la decisione di revocare l'affidamento in prova ai servizi sociali con decorrenza ex tunc sulla circostanza che l'affidato, nelle more dell'esecuzione, aveva violato ripetutamente le regole sulla partecipazione al lavoro, non aveva aderito agli stimoli educativi arrivando al punto da allontanarsi dalla comunità senza alcuna autorizzazione senza farvi ritorno.

Ne segue logicamente che Rubino, fin dall'inizio, non aveva aderito al programma terapeutico. Il ricorrente, nel contestare la motivazione a sostegno dell'efficacia retroattiva della revoca, non si confronta con la reale giustificazione del provvedimento impugnato che, in piena sintonia con i principi espressi dalla C:orte Costituzionale nella sentenza n. 343 del 29 ottobre 1987, ha valorizzato non solo la gravità delle violazioni, ritenuta sintomatica del fallimento totale della prova, ma anche la modesta afflittività delle prescrizioni imposte con la misura alternativa strettamente funzionali alla riuscita del trattamento terapeutico.

2. Ritenuto che deve essere dichiarata' l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 o