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Ordinanza — n. 48162/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48162/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48162/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JALLOW EBRIMA nato il 04/02/1999 avverso l'ordinanza del 29/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN D/RITTO 1. Sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di Ebrima Jallow - nel quale i difensori avv. Roberto D'Errico e avv. Luca Sebastiani si dolgono della violazione dell'art. 671 cod. proc. pen. e della mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, lamentando come l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto abbia trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere - in quanto costituite da mere doglianze versate in punto di fatto.

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 48162/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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misura cautelare misura di contenzione modifica di misure cautelari legittimità della carcerazione preventiva misura meno grave misure restrittive nei confronti della Bielorussia

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
Luca Sebastiani si dolgono della violazione dell'art. 671 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JALLOW EBRIMA nato il 04/02/1999 avverso l'ordinanza del 29/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN D/RITTO 1. Sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di Ebrima Jallow - nel quale i difensori avv. Roberto D'Errico e avv. Luca Sebastiani si dolgono della violazione dell'art. 671 cod. proc. pen. e della mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, lamentando come l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto abbia trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere - in quanto costituite da mere doglianze versate in punto di fatto.

2. Dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di critica già adeguatamente vagliati e disattesi, mediante l'utilizzo di corretti argomenti giuridici, dalla Corte di appello di Bologna nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia la sussistenza di elementi evocativi di un mero stile di vita, essendo i fatti per i quali si invoca la riunione in continuazione, tra loro, del tutto slegati sotto il profilo ontologico, nonché profondamente differenti, quanto a modalità esecutive e forme di programmazione (trattasi di condanne per i reati di rapina, tentata e consumata, oltre che di resistenza a pubblico ufficiale, tra loro distanziati, sotto il profilo temporale, di vari mesi).

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 202