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Ordinanza — n. 48158/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48158/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48158/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GADOLA LUIGI nato a MADDALONI il 20/04/1993 avverso l'ordinanza del 01/06/2023 del GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Luigi Gadola impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso è manifestamente infondato, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 48158/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GADOLA LUIGI nato a MADDALONI il 20/04/1993 avverso l'ordinanza del 01/06/2023 del GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Luigi Gadola impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso è manifestamente infondato, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr.

Parole chiave

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infrazione alle norme della circolazione collisione in una rotatoria guida nonostante revoca della patente violazione semplice della LCStr violazione del segnale luminoso contravvenzione per eccesso di velocità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GADOLA LUIGI nato a MADDALONI il 20/04/1993 avverso l'ordinanza del 01/06/2023 del GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Luigi Gadola impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso è manifestamente infondato, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr.

Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074: Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea), atteso che l'esistenza di più di un anno di distanza tra la commissione dei delitti oggetto dell'istanza in modo non illogico è stato ritenuto indice evidente della inesistenza di una volizione unitaria;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 o