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Ordinanza — n. 48157/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48157/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48157/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REMUS STEFAN nato il 31/05/1997 avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Stefan Rennus impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentii:i dalla legge in sede di legittimità, perché privi di ragioni in diritto che le sostengano, atteso che dalla pronuncia impugnata si comprende perché il soggetto non sia stato ritenuto meritevole delle attenuanti generiche, e si evidenzia che lo stesso ha commesso un reato solo dieci giorni prima della notifica dell'ordine di allontanamento; il ricorso censura questa motivazione evidenziando degli elementi asseritamente a favore del ricorrente (aver commesso in precedenza "soltanto" due reati in Italia; aver in corso una procedura per la concessione di un affidamento in prova; aver ottenuto il codice fiscale; essere coniugato con persona che dispone di un appartamento in Italia), che non illogicamente sono stati ritenuti inidonei o insufficienti a fondare la concessione del beneficio, atteso che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (cfr., da ultimo, Sez. 4, Sentenza n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 48157/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 4, Sentenza n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489);

Parole chiave

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notifica del cambiamento d'indirizzo residenza abituale disdetta della locazione abitativa destinazione ad uso abitativo residente straniero arretrati di locazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REMUS STEFAN nato il 31/05/1997 avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Stefan Rennus impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentii:i dalla legge in sede di legittimità, perché privi di ragioni in diritto che le sostengano, atteso che dalla pronuncia impugnata si comprende perché il soggetto non sia stato ritenuto meritevole delle attenuanti generiche, e si evidenzia che lo stesso ha commesso un reato solo dieci giorni prima della notifica dell'ordine di allontanamento; il ricorso censura questa motivazione evidenziando degli elementi asseritamente a favore del ricorrente (aver commesso in precedenza "soltanto" due reati in Italia; aver in corso una procedura per la concessione di un affidamento in prova; aver ottenuto il codice fiscale; essere coniugato con persona che dispone di un appartamento in Italia), che non illogicamente sono stati ritenuti inidonei o insufficienti a fondare la concessione del beneficio, atteso che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (cfr., da ultimo, Sez. 4, Sentenza n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 ott