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Ordinanza — n. 48155/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48155/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48155/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il primo motivo pone la questione della competenza originaria del Giudice di Pace a giudicare il reato di lesioni personali trascurando che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 627 e 25 cod. proc. pen., nel giudizio di rinvio non può essere rimessa in discussione la competenza attribuita con la sentenza di annullamento - salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la competenza di un giudice superiore (Sez. 4, n. 14709 del 08/03/2018, Sanaga, Rv. 272597 - 01; Sez. 1, n. 8555 del 23/01/2013, Caso, Rv. 255307 - 01). Il ricorrente fa, invece, discendere la denunziata incompetenza del Giudice di Pace dall'originaria imputazione.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 48155/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che entrambi i motivi dedotti a sostegno dell'impugnazione da Franco Passeri non superano il vaglio preliminare di ammissibilità perc:hé non consentiti o comunque manifestamente infondati.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale abbandono per lesioni personali motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio riconsiderazione ricorso per cassazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSERI FRANCO nato a TRIESTE il 26/07/1958 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che entrambi i motivi dedotti a sostegno dell'impugnazione da Franco Passeri non superano il vaglio preliminare di ammissibilità perc:hé non consentiti o comunque manifestamente infondati.

1. Il primo motivo pone la questione della competenza originaria del Giudice di Pace a giudicare il reato di lesioni personali trascurando che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 627 e 25 cod. proc. pen., nel giudizio di rinvio non può essere rimessa in discussione la competenza attribuita con la sentenza di annullamento - salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la competenza di un giudice superiore (Sez. 4, n. 14709 del 08/03/2018, Sanaga, Rv. 272597 - 01; Sez. 1, n. 8555 del 23/01/2013, Caso, Rv. 255307 - 01). Il ricorrente fa, invece, discendere la denunziata incompetenza del Giudice di Pace dall'originaria imputazione.

2. Il secondo motivo contiene censure che si risolvono, nella sostanza, nella sollecitazione di apprezzamenti in tema di trattamento sanzionatorio da sovrapporre a quelli del Giudice del merito, che ha dato giusl:ificatamente conto della scelta discrezionale valorizzando la particolare gravità del reato.

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna da ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 ottobre