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Ordinanza — n. 48153/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48153/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48153/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOGLIETTA MANUEL nato a ROMA il 31/08/1982 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Manuel Foglietta impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Letta la memoria con cui il difensore del ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso, riproponendo gli argomento spesi in ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso è meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v., in particolare, pagg. 6 e 7, paragrafo 2.3 della sentenza impugnata) sulla sussistenza del dolo alternativo e sulla sufficienza dello stesso per reggere l'imputazione per il reato tentato (cfr., per tutte, Sez. 1, Sentenza n. 43250 del 13/04/2018, Alfieri, Rv. 274402;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 48153/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 6 e 7, paragrafo 2.3 della sentenza impugnata) sulla sussistenza del dolo alternativo e sulla sufficienza dello stesso per reggere l'imputazione per il reato tentato (cfr., per tutte, Sez. 1, Sentenza n. 43250 del 13/04/2018, Alfieri, Rv. 274402;

Parole chiave

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impugnazione di decisioni amministrative ricorso del personale difesa d'ufficio memoria illeggibile difetto di legittimazione del ministero pubblico reati contro i doveri d'ufficio e professionali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOGLIETTA MANUEL nato a ROMA il 31/08/1982 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Manuel Foglietta impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Letta la memoria con cui il difensore del ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso, riproponendo gli argomento spesi in ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso è meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v., in particolare, pagg. 6 e 7, paragrafo 2.3 della sentenza impugnata) sulla sussistenza del dolo alternativo e sulla sufficienza dello stesso per reggere l'imputazione per il reato tentato (cfr., per tutte, Sez. 1, Sentenza n. 43250 del 13/04/2018, Alfieri, Rv. 274402;

Sez. 1, Sentenza n. 9663 del 03/10/2013, dep. 2014, Nardelli, Rv. 259465), ed il secondo motivo di ricorso consiste in una mera richiesta di rivalutazione delle evidenze probatorie, ed in particolare, delle dichiarazioni rese in giudizio dalla persona offesa, che non è possibile in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 ottob