Ordinanza — n. 48151/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IASono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di Giuseppe Bellia - nel quale i difensori avv. Vittorio Basile e avv. Salvatore Centorbi si dolgono della violazione degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, lamentando che l'ordinanza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suddetto dalla Corte di appello di Catania, nella veste di giudice dell'esecuzione, abbia trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, rinvenibili nelle condotte delittuose poste in essere dal condannato - in quanto costituite da mere doglianze versate in punto di fatto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 48151/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Vittorio Basile e avv. Salvatore Centorbi si dolgono della violazione degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, lamentando che l'ordinanza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suddetto dalla Corte di appello di Catania, nella veste di giudice dell'esecuzione, abbia trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, rinvenibili nelle condotte delittuose poste in essere dal condannato - in quanto costituite da mere doglianze versate in punto di fatto.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLIA GIUSEPPE nato a CATANIA il 10/05/1995 avverso l'ordinanza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; RILEVATO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di Giuseppe Bellia - nel quale i difensori avv. Vittorio Basile e avv. Salvatore Centorbi si dolgono della violazione degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, lamentando che l'ordinanza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suddetto dalla Corte di appello di Catania, nella veste di giudice dell'esecuzione, abbia trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, rinvenibili nelle condotte delittuose poste in essere dal condannato - in quanto costituite da mere doglianze versate in punto di fatto.
2. La Corte distrettuale ha ritenuto insussistenti gli elementi in grado di consentire la differenziazione delle condotte accertate a carico del ricorrente, rispetto alla situazione, ontologicamente del tutto difforme, dell'esistenza di un mero costume di vita dedito al delitto. Le censure formulate nell'impugnazione, altresì, sono pedissequamente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretl:i argomenti giuridici, dalla Corte di appello di Catania nel provvedimento impugnato.
3. Nel provvedimento impugnato, in particolare, viene valorizzato il dato della notevole distanza temporale che separa le condotte ascritte; trattasi, inoltre, di associazioni disomogenee fra loro anche sotto il profilo della componente soggettiva. Quanto a due delle sentenze, del resto, non è stato possibile accertare le modalità e lo specifico luogo di commissione dei reati, che sono separati, peraltro, da un non indifferente lasso temporale.
3. Tali concetti portano all'esclusione dell'auspicato nesso di ideazione preventiva unitaria e risultano sorretti da una motivazione congrua, logica e priva di qualsivoglia forma di contraddittorietà e in grado, quindi, di restare immune da censure in sede di legittimità.
4. La difesa ha presentato note, a mezzo delle quali ha ribadito le ragioni poste a fondamento dell'impugnazione, chiedendo che la stessa venga dichiarata ammissibile e il ricorso venga accolto.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono - contrariamente agli auspici difensivi - il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 otto