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Ordinanza — n. 48150/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48150/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48150/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Savona del 11/11/2019, che aveva ritenuto Vincenzo Giobbe responsabile del reato ex art. 699 cod. pen. e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di mesi quattro ch arresto ed euro ottocento di ammenda.

Regesto Legislator

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art. 699 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 48150/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 699 cod. pen. e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di mesi quattro ch arresto ed euro ottocento di ammenda.

Parole chiave

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pena sproporzionata controllo della commisurazione della pena porto abusivo di armi ammende per infrazione procedurale divieto di doppia punibilità aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 699 cod. pen
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Savona del 11/11/2019, che aveva ritenuto Vincenzo Giobbe responsabile del reato ex art. 699 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIOBBE VINCENZO nato a SALEMI il 08/12/1991 avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Savona del 11/11/2019, che aveva ritenuto Vincenzo Giobbe responsabile del reato ex art. 699 cod. pen. e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di mesi quattro ch arresto ed euro ottocento di ammenda.

2. Ricorre per cassazione Vincenzo Giobbe, a mezzo del difensore avv. Giovanni Dellepiane, deducendo erronea applicazione di legge in relazione all'art.133 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione sul punto.

3. Il ricorso è inammissibile, deducendo esso una doglianza che non era stata sottoposta al vaglio dei giudici d'appello, mediante specifica menzione nel relativo gravame; consequenziale a tale mancata deduzione è la preclusione, al riguardo, rispetto alla prospettazione di vizi della motivazione e di violazioni di legge. Attraverso il ricorso in esame, infatti, il ricorrente introduce - per la prima volta all'interno del giudizio di legittimità, non avendo sollevato le medesime questioni in sede di gravame - la postulazione di una non consentita rivisitazione, sul piano del merito, dell'accertamento compiuto.

Operazione non consentita nel giudizio di legittimità, laddove risulta preclusa la deduzione di violazioni di legge o di vizi della motivazione attinenti ad accertamenti di fatto, che non siano stati censurati mediante il gravame e che non siano stati quindi sottoposti, in alcun modo, alla cognizione del giudice di secondo grado, il quale pertanto, correttamente, non li ha riesaminati; trattasi, dunque, di profili che non possono neppure essere oggetto di motivo di ricorso in sede di legittimità (si veda, fra tante, Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, Di Fenza, Rv. 274346, a mente della quale:

«Nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato»).

4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 ottobr