Ordinanza — n. 48148/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IARitenuto che le censure poste a base dell'impugnazione da Carlo Valpa non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto, nonostante la formale denuncia di vizi motivazionali, sollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e comunque risultano manifestamente infondati o generici. Il Giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione, come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che ostano al riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. tra i reati giudicati dalle sentenze oggetto dell'istanza, con rilievo decisivo, non solo il lasso di tempo intercorso tra i fatti ma soprattutto l'autonomia tra le vicende giudicate dalle due sentenze in esecuzione e le differenti modalità esecutive, l'una e le altre indicative dell'assenza di una preventiva ed unitaria deliberazione criminosa (Valpa era stato condannato per un tentativo di rapina in banca con l'utilizzo di una autovettura provento di furto e per il furto di un autovettura con successiva richiesta estorsiva al proprietario per la restituzione).
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 48148/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Le censure del ricorrente sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito. L'elemento cronologico è stato correttamente apprezzato dall'ordinanza impugnata alla stregua di un indice probatorio che, pur non essendo da solo decisivo, rappresenta un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute. E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALPA CARLO nato a PALERMO il 12/02/1968 avverso l'ordinanza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.
1. Ritenuto che le censure poste a base dell'impugnazione da Carlo Valpa non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto, nonostante la formale denuncia di vizi motivazionali, sollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e comunque risultano manifestamente infondati o generici. Il Giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione, come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che ostano al riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. tra i reati giudicati dalle sentenze oggetto dell'istanza, con rilievo decisivo, non solo il lasso di tempo intercorso tra i fatti ma soprattutto l'autonomia tra le vicende giudicate dalle due sentenze in esecuzione e le differenti modalità esecutive, l'una e le altre indicative dell'assenza di una preventiva ed unitaria deliberazione criminosa (Valpa era stato condannato per un tentativo di rapina in banca con l'utilizzo di una autovettura provento di furto e per il furto di un autovettura con successiva richiesta estorsiva al proprietario per la restituzione).
Le censure del ricorrente sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito. L'elemento cronologico è stato correttamente apprezzato dall'ordinanza impugnata alla stregua di un indice probatorio che, pur non essendo da solo decisivo, rappresenta un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute. E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza.
Resta dunque solo da aggiungere che il ricorso è nella sostanza anche assolutamente generico, perché ai rilievi, come detto corretti e logici, del provvedimento impugnato, non oppone alcun elemento concreto e specifico non considerato.
2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ‘14 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Ro