Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 48146/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48146/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48146/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEKHDAR ICAM nato il 09/09/1983 avverso l'ordinanza del 16/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Icam Lekhdar impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso è manifestamente infondato, in quanto deduce una asserita illogicità della motivazione che non emerge dal testo del provvedimento impugnato, atteso che non è illogico, ed anzi è strettamente logico, che il Tribunale abbia tratto il giudizio sulla inidoneità della misura alternativa richiesta per il reinserimento sociale del condannato dalla avvenuta commissione di un reato da parte dello stesso dopo che una precedente pena era stata espiata mediante una precedente misura alternativa, che non ha pertanto sortito effetto sulla rieducazione dello stesso e sul contenimento del pericolo di recidiva; nè è illogico, ed anzi è coerente con la giurisprudenza della Corte di legittimità (cfr.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48146/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Icam Lekhdar impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso è manifestamente infondato, in quanto deduce una asserita illogicità della motivazione che non emerge dal testo del provvedimento impugnato, atteso che non è illogico, ed anzi è strettamente logico, che il Tribunale abbia tratto il giudizio sulla inidoneità della misura alternativa richiesta per il reinserimento sociale del condannato dalla avvenuta commissione di un reato da parte dello stesso dopo che una precedente pena era stata espiata mediante una precedente misura alternativa, che non ha pertanto sortito effetto sulla rieducazione dello stesso e sul contenimento del pericolo di recidiva; nè è illogico, ed anzi è coerente con la giurisprudenza della Corte di legittimità (cfr.

Parole chiave

Generato dall'IA
espulsione di familiari integrazione dei migranti espulsione prefettizia esclusione sociale immigrazione clandestina espulsione collettiva di stranieri
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEKHDAR ICAM nato il 09/09/1983 avverso l'ordinanza del 16/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Icam Lekhdar impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso è manifestamente infondato, in quanto deduce una asserita illogicità della motivazione che non emerge dal testo del provvedimento impugnato, atteso che non è illogico, ed anzi è strettamente logico, che il Tribunale abbia tratto il giudizio sulla inidoneità della misura alternativa richiesta per il reinserimento sociale del condannato dalla avvenuta commissione di un reato da parte dello stesso dopo che una precedente pena era stata espiata mediante una precedente misura alternativa, che non ha pertanto sortito effetto sulla rieducazione dello stesso e sul contenimento del pericolo di recidiva; nè è illogico, ed anzi è coerente con la giurisprudenza della Corte di legittimità (cfr.

Sez. 1, Sentenza n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174), che il Tribunale abbia tratto il giudizio sulla esistenza del pericolo di recidiva dalla gravità del reato commesso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 ottob