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Ordinanza — n. 48143/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48143/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48143/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Le censure dedotte nel ricorso di Andrea Severino - relative alla manifesta illogicità della motivazione, posta a fondamento del rigetto di istanza di rinvio di udienza, per legittimo impedimento del difensore - sono generiche in quanto, stando a ciò che è possibile desumere dall'incarto processuale, l'istanza è stata disattesa sul presupposto dell'assenza di qualsiasi revoca del secondo difensore che era stato nominato; trattasi di situazione che, assicurando la piena continuità della linea difensiva, rendeva evidentemente improponibile la richiesta di differimento per impedimento del difensore. Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che la Corte di appello di Napoli abbia fatto buon governo dei principi di diritto che disciplinano la materia.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 48143/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. Den.

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio diritto a un difensore spese di difesa motivi di cassazione difensore di fiducia nomina del difensore
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEVERINO ANDREA nato a NAPOLI il 10/11/1975 avverso l'ordinanza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; RILEVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Le censure dedotte nel ricorso di Andrea Severino - relative alla manifesta illogicità della motivazione, posta a fondamento del rigetto di istanza di rinvio di udienza, per legittimo impedimento del difensore - sono generiche in quanto, stando a ciò che è possibile desumere dall'incarto processuale, l'istanza è stata disattesa sul presupposto dell'assenza di qualsiasi revoca del secondo difensore che era stato nominato; trattasi di situazione che, assicurando la piena continuità della linea difensiva, rendeva evidentemente improponibile la richiesta di differimento per impedimento del difensore. Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che la Corte di appello di Napoli abbia fatto buon governo dei principi di diritto che disciplinano la materia.

2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. Den.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2023.