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Ordinanza — n. 48140/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding self-induced hunger strike conditions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48140/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Alfredo Cospito's appeal inadmissible due to a lack of specific grounds required for legal review. Cospito argued that his detention conditions at San Paolo Hospital were inhumane, citing his hunger strike as a self-induced health issue. The court rejected this because self-inflicted suffering cannot be considered when balancing fundamental rights against the effectiveness of punishment.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Self-induced suffering through hunger strikes or refusal of treatment cannot be considered when balancing fundamental rights against the effectiveness of punishment.

Parole chiave

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hunger strike conditions self-induced suffering penal suspension specificity of grounds inadmissible appeal fundamental rights effectiveness of punishment regime penitenziario

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 26540 del 04/07/2016, dep. 2017, Piras
Sez. 1, n. 39986 del 08/05/2019, Pannunzi
Sez. 1, n. 39986 del 08/05/2019, Pannunzi, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSPITO ALFREDO nato a PESCARA il 14/07/1967 avverso l'ordinanza del 24/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Alfredo Cospito impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, atteso che gli stessi, che introducono il tema della condizione di asserita detenzione inumana e degradante in cui si sarebbe trovato il ricorrente presso l'Ospedale San Paolo in cui era ricoverato al momento dell'istanza, non si confrontano con la motivazione della ordinanza impugnata in ordine alla impossibilità di attribuire rilievo ad una situazione di salute determinata dallo stesso diretto interessato, mediante lo sciopero della fame che aveva deciso di intraprendere, motivazione che è coerente con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo cui la condizione di sofferenza autoprodotta dal condannato, ovvero realizzata mediante comportamenti come la mancanza di collaborazione per lo svolgimento di terapie e di accertamenti o il rifiuto dei medicamenti e del cibo, non può essere presa in considerazione ai fini del bilanciamento tra esigenze di salvaguardia dei diritti fondamentali ed obblighi di effettività della risposta punitiva che presiede alla decisione in punto di differimento pena, non potendosi pretendere tutela di un diritto abusato ed esercitato in funzione di un risultato estraneo alla sua causa (Sez. 1, n. 26540 del 04/07/2016, dep. 2017, Piras, Rv. 270269;

Sez. 1, n. 39986 del 08/05/2019, Pannunzi, Rv. 277488); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2