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Ordinanza — n. 48136/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48136/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48136/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Rilevato che con sentenza indicata nel preambolo, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha assolto Massimiliano Ragusa dal reato di cui all'art. . 4, comma 3 ultima parte, della legge n. 110 del 1975 per la particolare tenuità del fatto. Rilevato che l'imputato ha proposto appello, convertito, in applicazione dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., in ricorso per cassazione considerata la natura della sentenza impugnata che ha disposto il proscioglimento ex art. 131- bis cod. pen. per un reato per il quale potrebbe essere inflitta, in concreto, la sola pena dell'ammenda ht444.4.7» 1/4rC4"" 3. Rilevato che il ricorso è stato(difensore di fiducia avv. Vittorio La Torre che, come risulta dalla consultazione dell'albo tenuto dal Consiglio nazionale forense, non è abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori (art. 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.).

Regesto Legislator

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art. 131- bis cod. pen; Ordinanza — n. 48136/2023 — snpen · Corte di Cassazione: . 4, comma 3 ultima parte, della legge n. 110 del 1975 per la particolare tenuità del fatto. Rilevato che l'imputato ha proposto appello, convertito, in applicazione dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., in ricorso per cassazione considerata la natura della sentenza impugnata che ha disposto il proscioglimento ex art. 131- bis cod. pen. per un reato per il quale potrebbe essere inflitta, in concreto, la sola pena dell'ammenda ht444.4.7» 1/4rC4"" 3. Rilevato che il ricorso è stato(difensore di fiducia avv. Vittorio La Torre che, come risulta dalla consultazione dell'albo tenuto dal Consiglio nazionale forense, non è abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori (art. 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.).

Parole chiave

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oltraggio alla corte esame di cassazione imposta sulle imbarcazioni dazi doganali non pagati assistenza giudiziaria in materia civile condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 131- bis cod. pen
pen., in ricorso per cassazione considerata la natura della sentenza impugnata che ha disposto il proscioglimento ex art. 131- bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAGUSA MASSIMILIANO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 10/01/1976 avverso la sentenza del 07/10/2022 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTOdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Rilevato che con sentenza indicata nel preambolo, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha assolto Massimiliano Ragusa dal reato di cui all'art. . 4, comma 3 ultima parte, della legge n. 110 del 1975 per la particolare tenuità del fatto.

2. Rilevato che l'imputato ha proposto appello, convertito, in applicazione dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., in ricorso per cassazione considerata la natura della sentenza impugnata che ha disposto il proscioglimento ex art. 131- bis cod. pen. per un reato per il quale potrebbe essere inflitta, in concreto, la sola pena dell'ammenda ht444.4.7» 1/4rC4"" 3. Rilevato che il ricorso è stato(difensore di fiducia avv. Vittorio La Torre che, come risulta dalla consultazione dell'albo tenuto dal Consiglio nazionale forense, non è abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori (art. 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.).

4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 ottobre 20