Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 48132/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because it was filed personally after the 2017 law requiring defense counsel signature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48132/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the appellant after the 2017 law took effect. The appellant argued for personal filing rights, but the law now mandates that such appeals must be signed by registered defense counsel. Consequently, the court ruled the appeal invalid and ordered the appellant to pay legal costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals filed personally by the appellant after the 2017 reform are inadmissible and must be signed by a registered defense counsel.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility defense counsel signature requirement personal filing prohibition legal costs and fine 2017 criminal procedure reform difetto di sottoscrizione allegazioni insufficientemente motivate ricorso all'autorità di vigilanza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
Law n. 103 of 2017

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep.
Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021
272010; Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANZICA BENEDETTO nato a CORLEONE il 04/11/1946 avverso il decreto del 05/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO(-dato avviso alle partir. udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Benedetto Panzica ha proposto ricorso per cassazione, avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino indicata in epigrafe. Sia il provvedimento impugnato, sia il ricorso, sono però successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi, anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;

Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010; Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo Rv. 281475, che evidenzia che è irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

2. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000), che si ritiene equo quantificare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 202