Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 48131/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48131/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48131/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Rilevato che l'atto di impugnazione è stato proposto personalmente dall'interessato, Haithem Garboll, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto dal difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (aritt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificati dalla legge n. 103 del 2017; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48131/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
diritto di ottenere una decisione diritto a un difensore atto privo di sottoscrizione capacità di stare in giudizio allegazioni insufficientemente motivate oltraggio alla corte
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARBOUJ HAITHEM nato il 30/09/1985 avverso l'ordinanza del 04/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Rilevato che l'atto di impugnazione è stato proposto personalmente dall'interessato, Haithem Garboll, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto dal difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (aritt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificati dalla legge n. 103 del 2017; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01).

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 ottobre 2023.