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Ordinanza — n. 48130/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48130/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48130/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINUTOLO FRANCO nato a CASERTA il 04/04/1967 avverso l'ordinanza del 11/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA Fato avviso alle—iTaT-ni; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Franco Minutolo impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che il ricorso è stato presentato dal condannato personalmente, e che, pertanto, lo stesso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cessazione"; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 48130/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di PERUGIA Fato avviso alle—iTaT-ni; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Franco Minutolo impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che il ricorso è stato presentato dal condannato personalmente, e che, pertanto, lo stesso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cessazione"; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

Parole chiave

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difetto di legittimazione del ministero pubblico spese di procedura indigenza processuale non provata indigenza finanziaria violazione procedurale prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINUTOLO FRANCO nato a CASERTA il 04/04/1967 avverso l'ordinanza del 11/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA Fato avviso alle—iTaT-ni; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Franco Minutolo impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che il ricorso è stato presentato dal condannato personalmente, e che, pertanto, lo stesso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cessazione"; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 ottobre