Italian court dismisses appeal as arguments contradicting each other regarding recidivism and conditional suspension.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Said Lahlali inadmissible due to manifestly unfounded grounds. The appellant argued against the lower court's decision, but the court found no actual contradiction between the reasoning regarding his capacity to offend and the temporality of his conduct. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 604 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the alleged contradiction in the lower court's reasoning is not evident from the text, as the judge's assessment of recidivism and the specific circumstances of the crime may logically coexist without inconsistency.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAHLALI SAID ( CUI 02L2HBO) nato il 24/12/1973 avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Said Lahlali impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto rilevanti una assenta contraddittorietà della motivazione che non emerge dal testo del provvedimento impugnato, non essendo in contrasto tra loro la statuizione sulla maggiore capacità a delinquere dell'interessato rilevabile dalle condanne pregresse (che è conseguenza di un giudizio complesso, i cui indici sono fissati nella pronuncia Sez.
U, Sentenza n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838, e di cui l'occasionalità nella ricaduta nel crimine è solo uno dei diversi elementi di valutazione) con quella sull'estemporaneità della condotta, che nel percorso logico del giudice di appello ha giustificato la concessione della sospensione condizionale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 ottobre