Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 48126/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48126/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48126/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Rilevato che la richiesta, avanzata ai sensi degli artt. 45 e ss. cod. proc. pen., deve essere de plano dichiarata inammissibile in quarto proposta senza l'osservanza delle forme previste dall'art. 46, comma 1 e 4, cod. proc. pen ed in particolare senza la prova della sua notifica alle altre parti entro sette giorni dal deposito nella cancelleria del giudice (Sez. 2, n. 31553 del 26/06/2019, Crescimone, Rv. 276580 - 01; Sez. 2, n. 45333 del 28/10/2015, Di Napoli, Rv. 264960 - 01) 2. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48126/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Visti gli atti. Esaminata istanza di rimessione del processo pendente dinanzi al Tribunale di Varese avanzata da Dario Bossi.

Parole chiave

Generato dall'IA
notifica tardiva dei difetti ritardo ingiustificato istanza tardiva di restituzione dei termini produzione tardiva di documenti tardivo pagamento delle spese corretta notificazione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: BOSSI DARIO nato a LUINO il 30/04/1972 trasmessa dal TRIBUNALE di VARESE con ordinanza del 31/05/2023 dato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminata istanza di rimessione del processo pendente dinanzi al Tribunale di Varese avanzata da Dario Bossi.

1. Rilevato che la richiesta, avanzata ai sensi degli artt. 45 e ss. cod. proc. pen., deve essere de plano dichiarata inammissibile in quarto proposta senza l'osservanza delle forme previste dall'art. 46, comma 1 e 4, cod. proc. pen ed in particolare senza la prova della sua notifica alle altre parti entro sette giorni dal deposito nella cancelleria del giudice (Sez. 2, n. 31553 del 26/06/2019, Crescimone, Rv. 276580 - 01; Sez. 2, n. 45333 del 28/10/2015, Di Napoli, Rv. 264960 - 01) 2. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 ottobre 2023