Cassation Court dismisses appeal for retroactive application of new sentencing reduction to already final judgments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to apply a new sentencing reduction to a final conviction. The appellant argued that the new rule should apply retroactively because it benefits the defendant and the finality of the judgment was due to non-impugnation, not fault. The Court rejected this, citing Article 2(4) of the Penal Code which prohibits retroactive application of more favorable laws once a judgment becomes irrevocable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 2, comma 4, cod. pen.: The irrevocability of a criminal judgment precludes the retroactive application of new procedural norms with substantive beneficial effects.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANVENUTI DAVIDE nato a ROMA il 08/09/1988 avverso l'ordinanza del 29/05/2023 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza emessa in data 29 maggio 2023 il Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza formulata da Davide Gianvenuti di applicare l'ulteriore sconto di pena nella misura di un sesto previsto dall'art. 442, comma 2-bis, cod.proc.pen., introdotto dalla legge n. 150/2022, sulla condanna disposta a suo carico con la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 14/04/2021 e divenuta irrevocabile in data 30/06/2021. Il giudice ha motivato il diniego affermando che la norma, di nuova introduzione, non è applicabile ai giudizi già definiti con sentenza irrevocabile, e che tale interpretazione non viola né la Carta Costituzionale né l'art. 7 CEDU.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso Davide Gianvenuti, per mezzo del suo difensore avv. Luigi Russo, articolando un unico motivo, con il quale deduce la inosservanza o erronea applicazione della legge penale. Il Tribunale ha negato l'applicazione retroattiva dell'art. 442, comma 2-bis, cod.proc.pen., affermando trattarsi di norma processuale, ma essa ha effetti anche sostanziali, che comportano la doverosità della sua applicazione, se tali effetti sono favorevoli al reo. Nel presente caso l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza, per l'omessa impugnazione, prima dell'entrata in vigore della nuova norma non è di ostacolo alla sua applicazione retroattiva, essendo l'omessa impugnazione un presupposto per la sua applicabilità.
Una diversa interpretazione, peraltro, violerebbe il principio dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, potendo il beneficio essere applicato o meno, in situazioni uguali, solo per un fatto non dipendente dall'imputato, cioè la diversa data di passaggio in giudicato della sentenza. Il contrasto con tale principio sussiste anche con riferimento ai soggetti giudicati dopo l'entrata in vigore della norma, che ottengono tale beneficio scegliendo di non impugnare la sentenza di condanna, mentre coloro che hanno tenuto la medesima condotta, ma sono stati condannati definitivamente prima della sua entrata in vigore, non possono accedervi.
3. Il ricorso è manifestamente infondato, e deve essere dichiarato inammissibile. Le argomentazioni del ricorrente contrastano radicalmente con la norma di cui all'art. 2, comma 4, cod.pen., e con i principi consolidati di questa Corte. Tale norma recita che l'applicazione retroattiva della legge penale più favorevole al reo è impedita dalla irrevocabilità della sentenza, e la Corte di cassazione ha sempre interpretato detta norma nel senso che essa impedisce, nel caso di definitività della pronuncia, la retroattività anche delle norme aventi effetti sostanziali: si vedano, sul punto, Sez.4, n. 5034 del 15/01/2019, Rv. 275218, in relazione alla novella dell'art. 442, comma 2, cod.pen., e Sez. 1, n. 8320 del 30/01/2020, n. 278486, in tema di solidarietà della condanna alle spese processuali.
L'ordinanza impugnata, quindi, applica correttamente detti principi, richiamati nella sentenza Sez. 1, n. 16054 del 10/03/2023, Rv. 284545 che ha dichiarato manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale posta con le medesime censure avanzate dal ricorrente 4. La manifesta infondatezza del ricorso impone la dichiarazione della sua inammissibilità. Ad essa consegue, di diritto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali em in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 2023 Il Consigli