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Ordinanza — n. 48038/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48038/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48038/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza emessa in data 05 giugno 2023 il Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza formulata da Jonathan Brendon Muratovic di riconoscere il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze di condanna per i reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 commessi l'uno il 15/11/2014 e l'altro il 05/11/2017. Secondo il Tribunale la mera omogeneità delle condotte non è un elemento sufficiente per dimostrare l'esistenza di un disegno criminoso unitario. Nel presente caso non è stato neppure addotto che il condannato avesse agito a causa della sua tossicodipendenza, peraltro non documentata; l'ampio lasso temporale tra le due condotte impone, piuttosto, di ritenere che esse costituissero non l'attuazione di un originario programma criminoso delineato almeno sommariamente, ma la manifestazione di una generica inclinazione a commettere reati determinati da circostanze occasionali.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 48038/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La manifesta infondatezza del ricorso impone la dichiarazione della sua inammissibilità. Ad essa consegue, di diritto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila ai sensi dell' art. 616 c.p.p.

Parole chiave

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criminalità persistente doppia punibilità ritardo ingiustificato dell'azione penale riduzione della pena dipendenza da sostanze stupefacenti gravi indizi di reato

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MURATOVIC JONATHAN BRENDON nato il 07/09/1994 avverso l'ordinanza del 05/06/2023 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 05 giugno 2023 il Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza formulata da Jonathan Brendon Muratovic di riconoscere il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze di condanna per i reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 commessi l'uno il 15/11/2014 e l'altro il 05/11/2017. Secondo il Tribunale la mera omogeneità delle condotte non è un elemento sufficiente per dimostrare l'esistenza di un disegno criminoso unitario. Nel presente caso non è stato neppure addotto che il condannato avesse agito a causa della sua tossicodipendenza, peraltro non documentata; l'ampio lasso temporale tra le due condotte impone, piuttosto, di ritenere che esse costituissero non l'attuazione di un originario programma criminoso delineato almeno sommariamente, ma la manifestazione di una generica inclinazione a commettere reati determinati da circostanze occasionali.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso Jonathan Brendon Muratovic, per mezzo dei suoi difensori avv. Tommasino Di Lauro e avv. Dario Candeloro, articolando tre motivi, con i quali deduce la nullità del provvedimento per il travisamento delle allegazioni difensive, la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla presenza degli elementi indicatori della continuazione, e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento di quest'ultima. Il Tribunale ha travisato le allegazioni difensive, in quanto ha affermato l'irrilevanza delle sentenze depositate dalla difesa, deposito mai avvenuto, ed ha citato uno stato di tossicodipendenza del ricorrente, mai addotto.

Ha respinto la richiesta omettendo di tenere conto dei numerosi elementi indicatori della unicità di disegno criminoso, quali l'omogeneità delle violazioni e delle modalità di loro commissione, il limitato e continuo arco temporale, l'unicità delle causali, avendo il ricorrente agito per procurarsi denaro per le proprie esigenze di vita. Non ha motivato le ragioni del suo diniego, omettendo di argomentare sul perché ritenesse non presente una originaria e unitaria programmazione di entrambi i reati.

3. Il ricorso è manifestamente infondato, e deve essere dichiarato inammissibile. Il Tribunale ha sufficientemente motivato le ragioni del rigetto dell'istanza,. conformandosi ai consolidati principi di questa Corte.In primo luogo l'asserito travisamento delle allegazioni difensive è insussistente, quanto allo stato di tossicodipendenza del ricorrente, avendo anche il Tribunale evidenziato che tale condizione non è stata neppure addotta, e l'asserito errore nella indicazione di un deposito di sentenze è irrilevante, dal momento che esso non ha influito in alcun modo sulla decisione.

Il Tribunale, poi, ha tenuto conto della omogeneità dei due reati per i quali è stata chiesta la continuazione, ma ha correttamente richiamato la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui tale elemento non è sufficiente per ritenere uniti i reati da un medesimo disegno criminoso, se contrastato da altri elementi che rendono non plausibile l'esistenza di un programma criminoso originario. Tale elemento, che impone di escludere l'unicità del disegno criminoso, è stato indicato nel tempo trascorso tra la commissione dei due reati in questione, che non è breve, essendo pari a ben tre anni.

Il ricorrente non si è confrontato con questa motivazione, continuando immotivatamente a parlare di «contiguità spazio-temporale», pur riconoscendo che l'arco temporale ha avuto la predetta ampiezza. La motivazione è quindi adeguata, logica e non apparente né contraddittoria, e conforme al consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074).

4. La manifesta infondatezza del ricorso impone la dichiarazione della sua inammissibilità. Ad essa consegue, di diritto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila ai sensi dell' art. 616 c.p.p.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre