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Sentenza — n. 48036/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls conviction for absence due to lack of effective defense relationship and prescribes statute of limitations.

Numero d'incarto Sentenza — n. 48036/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's conviction for failure to obey expulsion orders. The applicant argued the absence declaration was null because he never established a professional relationship with his appointed lawyer, who did not speak his language. The court agreed that the notification to the appointed counsel was invalid without proof of an actual professional bond, leading to the conclusion that the defendant was unaware of the proceedings. Consequently, the crime was declared extinguished by the statute of limitations, and the judgment was annulled without remittal.

Regesto Legislator

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Art. 14, comma 5 bis e ter, d.lgs. n. 286/1998; Art. 129 cod.proc.pen.: The declaration of absence requires verification of an effective professional relationship between the defense counsel and the accused; failure to notify the appointed lawyer without such verification renders the citation null, and the resulting conviction is extinguished by the statute of limitations.

Parole chiave

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statute of limitations absence declaration appointed defense counsel nullity of citation extinction of crime professional relationship expulsion order violation notificazione viziata

Disposizioni normative citate

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Art. 14, comma 5 bis e ter, d.lgs. n. 286/1998
Con sentenza emessa in data 16 novembre 2020 il giudice di pace di Terracina ha condannato Gurkipal Singh alla pena di quattromila euro di multa per il reato di cui all'art. 14, comma 5 bis e ter, d.lgs.
Art. 129 cod.proc.pen.
L'art. 129 cod.proc.pen. impone l'immediata declaratoria dell'estinzione del reato, in ogni stato e grado del processo.
art. 129 cod.proc.pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 23948 del 28/11/2019
Sez. 5, n. 22752 del 21/01/2021
Sezioni Unite n. 5292 del 26/11/2020
La sospensione del procedimento per l'emergenza pandemica, però, deve essere calcolata limitatamente a sessantaquattro giorni, come stabilito dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 5292 del 26/11/2020: la prescrizione è pertanto maturata alla data del 22 luglio 2023.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SINGH GURKIPAL (CUI 02QEV6H) nato il 02/08/1968 avverso la sentenza del 16/11/2020 del GIUDICE DI PACE di TERRACINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 16 novembre 2020 il giudice di pace di Terracina ha condannato Gurkipal Singh alla pena di quattromila euro di multa per il reato di cui all'art. 14, comma 5 bis e ter, d.lgs. n. 286/1998 commesso il 19 novembre 2015, per non avere osservato gli ordini del prefetto e del questore di Latina di lasciare il territorio dello Stato, emesso il 23/10/2015.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso Gurkipal Singh, per mezzo del proprio difensore avv. Francesco Vasaturo, articolando due motivi. Con entrambi deduce la nullità dell'ordinanza dichiarativa dello status di assente dell'imputato, emessa il 15 gennaio 2018, e la illogicità della sua motivazione. Essa è stata pronunciata benché l'imputato fosse assistito da un difensore di ufficio, presso il quale aveva eletto domicilio, ed avesse pertanto ricevuto la notifica del decreto di citazione in giudizio presso tale difensore, con cui non aveva mai instaurato alcun rapporto anche perché, come riportato nella sentenza impugnata, egli non parlava la lingua italiana.

Il giudice non aveva verificato l'effettiva conoscenza del procedimento e della vocatio in ius da parte dell'imputato, e il difensore aveva eccepito tempestivamente tale nullità 3. Il ricorso è fondato. E' un principio consolidato di questa Corte quello secondo cui «Ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa» (Sez.

U., n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Rv. 279420). Nel presente caso non risulta, dalla sentenza impugnata, che sia stata effettuata la necessaria verifica della effettiva conoscenza della pendenza del procedimento da parte dell'imputato, essendo anche mancata, in ragione dell'epoca di instaurazione del giudizio stesso, la tempestiva comunicazione al difensore di ufficio della elezione di domicilio effettuata dall'imputato presso di lui, e la raccolta del suo assenso. La conseguenza di tale omessa verifica è la declaratoria di nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio.

Infatti «Nel giudizio in assenza, è affetta da nullità assoluta, deducibile in ogni stato e grado del procedimento, la notifica del decreto di citazione all'imputato eseguita presso il difensore d'ufficio domiciliatario, ove non sia stata accertata la sussistenza dell'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale e l'imputato o di altri elementi idonei a far ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento» (Sez. 5, n. 22752 del 21/01/2021, Rv. 281315 ) La sentenza impugnata è pertanto errata, avendo il giudice proceduto nei confronti di un imputato che, per quanto accertato, ignorava senza sua colpa la pendenza del procedimento, e non è stato assistito da un difensore con il quale avesse instaurato un effettivo rapporto professionale.

4. Il ricorso proposto deve pertanto essere accolto, in quanto fondato. La sua non inammissibilità, però, comporta l'ulteriore decorso del termine di prescrizione sino alla data odierna, facendo maturare tale causa di estinzione. Il termine di prescrizione del reato contestato è pari a sette anni e sei mesi, ed ha iniziato a decorrere il 19 novembre 2015. Ad esso deve aggiungersi un unico periodo di sospensione per l'emergenza pandemica, non risultando dagli atti gli ulteriori rinvii determinati dall'astensione degli avvocati, come si afferma nella sentenza. La sospensione del procedimento per l'emergenza pandemica, però, deve essere calcolata limitatamente a sessantaquattro giorni, come stabilito dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 5292 del 26/11/2020: la prescrizione è pertanto maturata alla data del 22 luglio 2023. L'art. 129 cod.proc.pen. impone l'immediata declaratoria dell'estinzione del reato, in ogni stato e grado del processo. Il reato deve perciò essere dichiarato estinto, per la sopravvenuta prescrizione, e la sentenza deve essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 12 ottobre 2023 Il