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Ordinanza — n. 48033/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming execution order nullity due to missing criminal record entry.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48033/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that an execution order is null if the criminal conviction is absent from the judicial record. The appellant argued that the missing entry hindered his defense and invalidated the title, while the court held that such entries are merely for publicity and do not constitute the legal basis of the judgment. Consequently, the court ruled that the omission does not affect the validity of the execution order or the defense rights.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.; The entry of a criminal conviction in the judicial record serves only a publicizing function and does not constitute the title of execution, meaning its absence cannot render the order null or limit the defense.

Parole chiave

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judicial record entry execution order validity criminal record omission defense rights limitation recidiva calculation nullity of title inadmissible appeal decreto di non luogo a procedere

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.
Art. 125 cod. pen.
Art. 178 cod. proc. pen.
Art. 670 cod. proc. pen.
2 d.lgs. n. 122/2018
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.
artt. 125 cod.pen
b), c) ed e), cod.proc.pen., in relazione agli artt. 125 cod.pen., 178 cod.proc.pen., 670 cod.proc.pen.
art. 605 cod. proc. pen
Pertanto nessun effetto può avere, a tal fine, la eliminazione delle iscrizioni del casellario, nei casi prescritti dall'art. 605 cod.
art. 665 cod.proc.pen
280683, in merito alla irrilevanza di tale iscrizione per l'attribuzione della competenza ai sensi dell'art. 665 cod.proc.pen.).
art. 616 cod.proc.pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 293 del 23/10/1972
(Nella specie l'imputato sosteneva che la recidiva contestatagli aveva perduto validità giuridica per effetto della eliminazione delle iscrizioni conseguente al compimento dell'ottantesimo anno)», e analogamente la pronuncia Sez. 1, n. 293 del 23/10/1972, dep.
Sez. 1, n. 16127 del 01/04/2021
Anche recentemente questa Corte ha ribadito l'irrilevanza della iscrizione di una condanna nel Casellario Giudiziale: si vedano, in particolare, Sez. 1, n. 16127 del 01/04/2021, Rv.
Sez. 1, n. 12758 del 02/02/2021
281065 e Sez. 1, n. 12758 del 02/02/2021, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ONORATO GIUSEPPE nato a REGGIO CALABRIA il 09/04/1937 avverso l'ordinanza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 09 maggio 2023 la Corte di appello di Milano, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta avanzata da Giuseppe Onorato di dichiarare la nullità dell'ordine di esecuzione n. 317/23 SIEP, perché nel certificato del Casellario Giudiziale a lui relativo non risulterebbero condanne definitive a suo carico. La Corte ha accertato che l'istante è stato condannato a venticinque anni di reclusione con la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 26/11/2010 e divenuta definitiva il 12/08/2013, e che all'epoca del passaggio in giudicato della stessa la normativa relativa al Casellario Giudiziale disponeva la cancellazione delle iscrizioni per i condannati ultraottantenni, condizione raggiunta dall'Onorato nel 2017. Ha peraltro sottolineato che le questioni relative alla tenuta del Casellario Giudiziale non costituiscono causa di nullità del titolo esecutivo.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso Giuseppe Onorato, per mezzo del suo difensore avv. Giacomo lana, articolando un unico motivo con il quale deduce la violazione degli artt. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod.proc.pen., in relazione agli artt. 125 cod.pen., 178 cod.proc.pen., 670 cod.proc.pen. e 2 d.lgs. n. 122/2018. La Corte non ha risposto al rilievo mosso nella richiesta, secondo cui la mancata iscrizione di quella condanna nel Casellario Giudiziale ostacolava l'esercizio delle attività difensive da parte del difensore, che deve poter conoscere tutti i precedenti penali del proprio assistito. I giudici, pur dando atto della intervenuta modifica della normativa relativa alla tenuta del Casellario Giudiziale, hanno ritenuta legittima la normativa precedente, interpretata come maggiormente favorevole al condannato, mentre in questo caso essa limita l'attività del difensore che, se subentrato solo dopo la cancellazione delle precedenti condanne, non è in grado di conoscerle completamente.

3. Con successiva memoria, il ricorrente evidenziava di avere dedotto, nell'istanza, la nullità del titolo esecutivo, per la sua mancata iscrizione nel casellario giudiziario, questione sempre proponibile e non soggetta a termini di decadenza.

4. Il ricorso è manifestamente infondato, e deve essere dichiarato inammissibile. 4.1. Il ricorrente intende dare valore costitutivo alle iscrizioni delle condanne nel Casellario Giudiziale, nel senso che dalla mancata iscrizione di una condanna deriverebbe l'inesistenza del titolo esecutivo, e la conseguente nullità dell'ordine di esecuzione di tale pronuncia. Tale affermazione è manifestamente infondata. L'iscrizione di una sentenza nel Casellario Giudiziale ha un effetto meramente ricognitivo, e non costitutivo del titolo stesso. Già a partire dagli anni '70 è stata chiarita l'irrilevanza della cancellazione di una condanna per il superamento, da parte del condannato, degli ottanta anni di età: la sentenza Sez. 1, n. 2591 del 29/10/1971, Rv. 120855 stabilì che «Le iscrizioni del casellario giudiziale hanno valore puramente amministrativo, essendo state predisposte al fine di pubblicità e di facilita di informazione dello status poenalis del soggetto, onde la recidiva va desunta dai provvedimenti giurisdizionali di cui quelle iscrizioni costituiscono soltanto mezzo di notorietà.

Pertanto nessun effetto può avere, a tal fine, la eliminazione delle iscrizioni del casellario, nei casi prescritti dall'art. 605 cod. proc. pen., che è dovuta a ragioni tecniche inerenti a quel servizio, onde renderlo più efficiente, non aggravandolo col mantenimento di iscrizioni che, a giudizio del legislatore, hanno perso l'originaria importanza ai fini divulgatori. (Nella specie l'imputato sosteneva che la recidiva contestatagli aveva perduto validità giuridica per effetto della eliminazione delle iscrizioni conseguente al compimento dell'ottantesimo anno)», e analogamente la pronuncia Sez. 1, n. 293 del 23/10/1972, dep. 1973, Rv. 122956 precisò che «I precedenti penali di cui si può tener conto, ai fini dell'applicazione o meno dell'amnistia, sono soltanto quelli risultanti da sentenze passate in giudicato alla data indicata nel decreto, senza che sia consentita l'indagine intorno all'epoca di commissione dei reati di cui alle sentenze stesse.

Se le relative inscrizioni nel casellario sono state eliminate per aver il condannato superato l'età di ottanta anni,dei precedenti può ugualmente tenersi conto». Anche recentemente questa Corte ha ribadito l'irrilevanza della iscrizione di una condanna nel Casellario Giudiziale: si vedano, in particolare, Sez. 1, n. 16127 del 01/04/2021, Rv. 281065 e Sez. 1, n. 12758 del 02/02/2021, Rv. 280683, in merito alla irrilevanza di tale iscrizione per l'attribuzione della competenza ai sensi dell'art. 665 cod.proc.pen.). 4.2. L'omessa iscrizione di una sentenza non può avere, poi, alcun effetto limitativo nell'esercizio dell'attività difensiva, potendo il difensore acquisire la corretta informazione, circa i precedenti penali del proprio cliente, presso le Procure competenti.

Nel caso di specie il difensore, nonché lo stesso ricorrente, erano a conoscenza della condanna in questione, benché non iscritta, o non più iscritta, nel Casellario Giudiziale, essendo i suoi estremi riportati nell'ordine di esecuzione sulla base del quale l'Onorato era detenuto in carcere, e il ricorrente non ha indicato se anche altre condanne sono risultate non iscritte, e quale 7\uk92- rilevanza tale omissione ha avuto, o poteva potenzialmente avere, per il pieno esercizio dell'attività difensiva.

5. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dec