Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded grounds regarding sentencing and depenalized crimes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Rosario Logrande inadmissible because all three grounds were manifestly unfounded. Logrande argued for lack of motivation, erroneous application of probation violation laws, and conviction for a depenalized offense, but the court found these claims generic or factually incorrect. The court ruled that the lower court's reasoning was sufficient, the alleged crimes were distinct and not absorbed, and the depenalized charge had already been excluded by the first-instance judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, such as generic complaints about motivation without specific vices or assertions regarding depenalized crimes that were already excluded by the lower court.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOGRANDE ROSARIO nato a CALTAGIRONE il 13/02/1984 avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza emessa in data 27 settembre 2022 la Corte di appello di Catania, confermando la sentenza di primo grado, ha condannato Rosario Logrande alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione per i reati di cui agli artt. 99 cod.pen., 73 e 75, commi 1 e 2, d.lgs. n. 159/2011 commessi il 05 settembre 2015 e il 09 ottobre 2015 La Corte ha respinto la richiesta di applicare l'attenuante di cui all'art. 5 legge n. 895/1967, per l'elevato potere offensivo dell'arma e la pericolosità dell'imputato, desunta dalle molte condanne precedenti, e sempre con riferimento alla sua personalità negativa ha confermato il bilanciamento delle attenuanti generiche, ritenute solo equivalenti alla recidiva, ed ha ritenuto congrua e conforme al precetto dell'art. 133 cod.pen. la pena irrogata dal giudice di primo grado.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso Rosario Logrande, per mezzo del suo difensore avv. Christian Parisi, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con violazione dell'art. 606, connma 1, lett. e), cod.proc.pen. La Corte di appello ha confermato la condanna per tutti e tre i capi di imputazione, senza fornire una motivazione logico-giuridica, e confermando tale condanna anche per il reato di cui al capo b), guida senza patente, nel frattempo depenalizzato. 2.2.
Con il secondo motivo deduce l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale, con riferimento ai reati di cui agli artt. 73 e 75 d.lgs. n. 159/2011. Le condotte punite da questi due reati consistono nella violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale e nella violazione dell'obbligo di soggiorno imposto con la sorveglianza speciale, ma la Corte Costituzionale ha stabilito che l'inosservanza di prescrizioni generali non integra la norma incrinninatrice. Vi è, inoltre, un evidente concorso apparente tra le due norme contestate, in quanto il reato di cui al capo C) assorbe e include quello di cui al capo A). 2.3.
Con il terzo motivo deduce l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento al reato di cui all'art. 116 d.lgs. n. 285/1992. La Corte di appello ha confermato la condanna per tale reato, contestato al capo B), ma esso è stato depenalizzato, per cui i giudici avrebbero dovuto assolvere il ricorrente, perché il fatto non è più previsto come reato. •L 3. Il ricorso è manifestamente infondato, e deve essere dichiarato inammissibile. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, perché assolutamente generico. Il ricorrente si limita ad asserire che non è stata fornita una motivazione logico-giuridica della decisione, senza indicare specifici vizi, se cioè la motivazione sia assente, illogica o contraddittoria.
In ogni caso, è sicuramente infondata la censura della mancanza della motivazione, perché essa è stata fornita, respingendo il motivo di appello proposto, e cioè l'esistenza di una giustificazione per la condotta contestata al capo C). Altrettanto infondata è la doglianza relativa al capo B), perché la sentenza impugnata, esplicitamente, dichiara di confermare la condanna "in ordine ai reati a lui ascritti ai capi A) e C)", escludendo, quindi, il reato sub B), che il giudice di primo grado aveva già escluso, ritenendo applicabile solo il reato di cui all'art. 73 d.lgs, n. 159/2011, perché norma speciale. 3.2.
Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente è stato condannato per due reati diversi, quello di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159/2011 contestato al capo A), per avere guidato un veicolo senza patente, essendo sottoposto a misura di sicurezza, e quello di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159/2011, contestato sia al capo A) sia al capo C), per avere in due diversi giorni violato l'obbligo di soggiorno. Si tratta, con evidenza, di due condotte diverse, addirittura tenuta dal ricorrente in date diverse, non assorbibili l'una nell'altra. 3.3.
Il terzo motivo di ricorso ripropone la censura in merito all'asserita condanna per il reato di cui all'art. 116 codice della strada, e deve quindi ribadirsi la sua manifesta infondatezza, essendo stata la sussistenza di tale reato già esclusa dal giudice di primo grado, ed avendo la Corte di appello confermato la condanna solo per i reati di cui ai capi A) e C) 4. Per i motivi sopra espressi, il ricorso deve quindi essere ritenuto manifestamente infondato, e dichiarato perciò inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, di diritto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa della amme