Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 48015/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48015/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48015/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORETTO GIUSEPPE nato a PATERNO il 09/07/1981 avverso l'ordinanza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avv-i-so allé udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI; e CONSIDERATO IN DIRMO 1. Con ordinanza emessa in data 18 aprile 2023 la Corte di appello di Catania ha respinto la richiesta avanzata da Giuseppe Fioretto finalizzata al riconoscimento della continuazione ta i reati per i quali egli è stato condannato con tre sentenze emesse dalla medesima Corte di appello e dal Tribunale di Paternò. La Corte ha ritenuto non provata l'unicità di disegno criminoso tra detti reati, per la loro eterogeneità e il notevole lasso di tempo intercorso tra loro.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 48015/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

Parole chiave

Generato dall'IA
permesso di promuovere un procedimento penale reiterazione di reati penali motivo insorto dopo la fuga allegazioni di persecuzione contraddittorie ritiro della querela penale prova del rischio persecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l'assistenza di un difensore, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613 cod.
art. 616 cod.proc.pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORETTO GIUSEPPE nato a PATERNO il 09/07/1981 avverso l'ordinanza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avv-i-so allé udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e CONSIDERATO IN DIRMO 1. Con ordinanza emessa in data 18 aprile 2023 la Corte di appello di Catania ha respinto la richiesta avanzata da Giuseppe Fioretto finalizzata al riconoscimento della continuazione ta i reati per i quali egli è stato condannato con tre sentenze emesse dalla medesima Corte di appello e dal Tribunale di Paternò. La Corte ha ritenuto non provata l'unicità di disegno criminoso tra detti reati, per la loro eterogeneità e il notevole lasso di tempo intercorso tra loro.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Giuseppe Fioretto, con atto depositato personalmente presso la Direzione della Casa Circondariale di Siracusa, peraltro privo di motivi, la cui redazione è stata riservata ad un difensore, nominativamente indicato, ma che non risultano essere stati presentati.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l'assistenza di un difensore, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen. Il testo della norma conseguente alla novella legislativa è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, secondo cui «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione».

La mera indicazione del nominativo di un difensore è palesemente irrilevante. Il ricorso, peraltro, dovrebbe essere dichiarato inammissibile anche perché del tutto silente sui motivi di impugnazione e sulle censure mosse al provvedimento impugnato.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 2023 Il Consigliere est