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Ordinanza — n. 48003/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48003/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48003/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con decreto emesso in data 20 aprile 2023 il Tribunale di sorveglianza di Catania ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta da Luigi Consoli per l'applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47-ter Ord.pen., in relazione alla condanna di cui alla sentenza emessa in data 21 gennaio 2021 dalla Corte di assise di appello di Catania. Il Tribunale ha dichiarato de plano l'inammissibilità di tale istanza, perché proposta in relazione ad una condanna al reato ostativo di cui agli artt. 575, 577 cod.pen..

Regesto Legislator

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art. 575 cod.pen, art. 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 48003/2023 — snpen · Corte di Cassazione: L'art. 47-ter, comma 1, Ord.pen. esplicitamente consente di espiare in detenzione domiciliare la reclusione inflitta per qualunque reato «ad eccezione di quelli previsti ... dall'articolo 4 bis della presente legge», e il comma 1-ter di detta norma elenca, tra gli altri, anche il delitto di cui all'art. 575 cod.pen. La giurisprudenza di legittimità ha da sempre qualificato il rinvio all'art. 4-bis ord. pen. come un rinvio recettizio e non formale, che non comprende, quindi, le limitazioni e le circostanze escludenti da essa previste, come, per quanto qui interessa, l'accertamento dell'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata (cfr.

Parole chiave

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ricongiungimento familiare inverso provvedimento di reinserimento assistenza riabilitativa vigilanza su base consolidata supplemento per l'integrazione ripristino dello statuto di rifugiato

Disposizioni normative citate

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art. 575 cod.pen
dall'articolo 4 bis della presente legge», e il comma 1-ter di detta norma elenca, tra gli altri, anche il delitto di cui all'art. 575 cod.pen.
art. 616 cod.proc.pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 115/2018
234380) Oltre alle predette decisioni, è opportuno citare la più recente Sez. 1, n. 115/2018 del 28/11/2017 (dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONSOLI LUIGI nato a MISTERBIANCO il 25/05/1950 avverso il decreto del 20/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI; RITENUTO IN FATI-0 e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con decreto emesso in data 20 aprile 2023 il Tribunale di sorveglianza di Catania ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta da Luigi Consoli per l'applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47-ter Ord.pen., in relazione alla condanna di cui alla sentenza emessa in data 21 gennaio 2021 dalla Corte di assise di appello di Catania. Il Tribunale ha dichiarato de plano l'inammissibilità di tale istanza, perché proposta in relazione ad una condanna al reato ostativo di cui agli artt. 575, 577 cod.pen..

2. Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione Luigi Consoli, per mezzo del difensore avv. Francesco Antille, con un unico motivo con il quale deduce la violazione di legge del provvedimento impugnato. Il Tribunale ha errato nel ritenere che il reato per il quale egli è stato condannato sia ostativo alla concessione della misura alternativa richiesta, perché egli è ultrasettantenne e l'art. 47-ter, comma 1, Ord.pen. prescrive la sua applicabilità a tutti i detenuti che abbiano superato tale età, purché non condannati per reati di natura sessuale o dichiarati delinquenti abituali, professionali o recidivi reiterati.

Qualora si ritenesse il reato di omicidio aggravato ostativo, il ricorrente chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale, per violazione del diritto ad uguale trattamento e del diritto alla salute 3. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. 3.1. Il ricorrente propone una interpretazione dell'art. 47-ter Ord.pen. in contrasto con il contenuto della norma stessa e con l'interpretazione consolidata di questa Corte, senza sostenere le sue affermazioni con argomentazioni nuove o comunque plausibili.

L'art. 47-ter, comma 1, Ord.pen. esplicitamente consente di espiare in detenzione domiciliare la reclusione inflitta per qualunque reato «ad eccezione di quelli previsti ... dall'articolo 4 bis della presente legge», e il comma 1-ter di detta norma elenca, tra gli altri, anche il delitto di cui all'art. 575 cod.pen. La giurisprudenza di legittimità ha da sempre qualificato il rinvio all'art. 4-bis ord. pen. come un rinvio recettizio e non formale, che non comprende, quindi, le limitazioni e le circostanze escludenti da essa previste, come, per quanto qui interessa, l'accertamento dell'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata (cfr.

Sez. 1, n. 13605 del 10/12/2010, dep. 2011, Rv. 249926; Sez. 'L i 1, n. 20278 del 06/05/2010, Rv. 247214; Sez. 1, n. 24566 del 03/03/2006, Rv. 234683; Sez. 1, n. 24699 del 05/07/2006, Rv. 234380) Oltre alle predette decisioni, è opportuno citare la più recente Sez. 1, n. 115/2018 del 28/11/2017 (dep. 2018), Rv. n. 271986, che nella parte motiva precisa che «il rinvio all'art. 4-bis non è formale, ma recettizio, non investe anche le altre limitazioni di carattere generale previste nella norma richiamata, prima tra tutte la presenza di elemento tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva».

Il ricorso non si confronta con tale costante interpretazione della norma dell'art. 47-ter Ord. pen, ed anzi ne fornisce una lettura parziale, obliterando del tutto la presenza, tra i delitti che non consentono la concessione della misura alternativa, dei reati elencati nell'art. 4-bis Ord. pen. 3.2. Del tutto infondata e inammissibile è, infine la richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale, in quanto formulata in modo del tutto generico, senza indicare in modo chiaro quali norme costituzionali sarebbero violate dall'inclusione del delitto di omicidio volontario tra i reati per i quali non è consentito concedere al detenuto ultrasettantenne la misura alternativa della detenzione domiciliare, atteso che tale inclusione riguarda un reato di gravità e di allarme sociale non inferiore agli altri previsti dall'art. 47-ter Ord.pen., e costituisce quindi una scelta ragionevole del legislatore.

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per la sua manifesta infondatezza. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre