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Ordinanza — n. 47994/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47994/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47994/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABAZAJ ORGES nato a DURAZZO( ALBANIA) il 21/02/1979 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Abazaj Orges ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Brescia che - parzialmente riformando per avere disposto ai sensi dell'art. 100 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che l'autoveicolo confiscato sia definitivamente assegnato alla Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Bergamo - ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo per il delitto di cui all'art. 73, comma 1-bis d.P.R. 309/90. Ritenuto che l'unico motivo proposto (violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen., sulla gravità del reato e più specificamente sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) è inammissibile, non essendo deducibili in sede di legittimità censure in ordine al trattamento sanzionatorio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la cui quantificazione non sia frutto di arbitrio e sia assistita da motivazione non manifestamente illogica;

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 47994/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione della pena gravità della pena controllo della commisurazione della pena individualizzazione della commisurazione penale motivi di cassazione alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
Ritenuto che l'unico motivo proposto (violazione di legge in relazione all'art. 133 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABAZAJ ORGES nato a DURAZZO( ALBANIA) il 21/02/1979 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Abazaj Orges ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Brescia che - parzialmente riformando per avere disposto ai sensi dell'art. 100 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che l'autoveicolo confiscato sia definitivamente assegnato alla Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Bergamo - ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo per il delitto di cui all'art. 73, comma 1-bis d.P.R. 309/90. Ritenuto che l'unico motivo proposto (violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen., sulla gravità del reato e più specificamente sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) è inammissibile, non essendo deducibili in sede di legittimità censure in ordine al trattamento sanzionatorio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la cui quantificazione non sia frutto di arbitrio e sia assistita da motivazione non manifestamente illogica;

Considerato che, nel caso di specie, la Corte territoriale ha fornito congrua motivazione sul diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche (pp. 5 e 6 sent. app.), altresì osservando come il primo giudice abbia applicato all'imputato una pena quantificata in corrispondenza del minimo edittale di fattispecie, operando un modesto aumento, sensibilmente inferiore al limite del terzo, per la ricorrente recidiva specifica e contestata, «sicché la pena come determinata dal primo giudice può ritenersi congruamente espressiva del non modesto disvalore penale del fatto...»;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2023 Il Consigliere estens re D E POSIT Il Prèsid