Ordinanza — n. 47993/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUKU DENIS (CUI 05XCDYC) nato a COMO il 22/02/1994 avverso la sentenza del 23/02/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di COMO—t dato avviso alle parti; ) udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Suku Denis ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Como per due reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d. P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 47993/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUKU DENIS (CUI 05XCDYC) nato a COMO il 22/02/1994 avverso la sentenza del 23/02/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di COMO—t dato avviso alle parti; ) udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Suku Denis ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Como per due reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d. P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il P si