Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 47991/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding drug possession and recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47991/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised by the appellant were not specific and merely repeated arguments already rejected by the lower courts. The appellant argued for a different classification of drug possession and contested recidivism, but the Court found these points generic and lacking a direct correlation to the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected under Article 591 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if the grounds lack specificity by merely reproducing reasons already discussed and rejected by the court of appeal without providing new, specific arguments.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal lack of specificity drug possession classification recidivism contestation Code of Criminal Procedure recidiva nell'infrazione reati qualificati contro gli stupefacenti revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
art. 73 d.P.R. 309/90
Torelli Marco ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Roma che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco
pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv.
Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo
255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv.
Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo
253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORELLI MARCO nato a ROMA il 08/05/1969 avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Torelli Marco ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Roma che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. In data 30/08/23, è pervenuta memoria difensiva, nell'interesse dell'imputato, dell'avv. Silvio Casciotti, che insiste nelle ragioni del ricorso, ne afferma l'ammissibilità e chiede che sia assegnato ad altra sezione di questa Corte per la decisione. Ritenuto che i motivi sollevati (violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione al reato di detenzione con finalità di spaccio dello stupefacente di tipo cocaina, per non essere stata riqualificata tale detenzione nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90; violazione di legge, nonché mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza della contestata recidiva) riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai Giudici di merito (quanto al primo motivo, si vedano le pp. 5, 6, 7; quanto al secondo motivo, la p. 7), con i quali il ricorrente non si confronta.

È, invero, pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal Giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109); Considerato che, relativamente al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha fornito motivazione adeguata e scevra da profili di illogicità, evidenziando in particolare come il Tribunale, nella determinazione della pena, non sia rimasto indifferente ai canoni ordinamentali di adeguatezza e proporzionalità sanzionatoria; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 o