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Ordinanza — n. 47990/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47990/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47990/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ORLANDO RAFFAELE nato a MILANO il 21/10/1975 DI STEFANO FABRIZIO nato a PALERMO il 29/06/1976 avverso la sentenza del 02/02/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PAVIAt 'dato avviso alle parti; 3 1 udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 47990/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Orlando Raffaele e Di Stefano Fabrizio ricorrono, con atti distinti, avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa nei loro confronti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pavia, per i reati loro rispettivamente ascritti. Considerato che i motivi rispettivamente sollevati (per Orlando, manifesta illogicità della motivazione per la mancata corrispondenza della motivazione e del dispositivo con il contenuto dell'accordo, in relazione all'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per il capo 2 di imputazione; per Di Stefano Fabrizio, manifesta illogicità della motivazione in relazione all'entità della pena) sono inammissibili, perché avverso sentenza applicativa di pena.

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio istanza di revisione penale opposizione procedure di ricorso allegazioni contraddittorie di persecuzione diritto a un'inchiesta effettiva

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Orlando Raffaele e Di Stefano Fabrizio ricorrono, con atti distinti, avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa nei loro confronti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ORLANDO RAFFAELE nato a MILANO il 21/10/1975 DI STEFANO FABRIZIO nato a PALERMO il 29/06/1976 avverso la sentenza del 02/02/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PAVIAt 'dato avviso alle parti; 3 1 udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Orlando Raffaele e Di Stefano Fabrizio ricorrono, con atti distinti, avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa nei loro confronti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pavia, per i reati loro rispettivamente ascritti. Considerato che i motivi rispettivamente sollevati (per Orlando, manifesta illogicità della motivazione per la mancata corrispondenza della motivazione e del dispositivo con il contenuto dell'accordo, in relazione all'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per il capo 2 di imputazione; per Di Stefano Fabrizio, manifesta illogicità della motivazione in relazione all'entità della pena) sono inammissibili, perché avverso sentenza applicativa di pena.

Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Prelid