Criminal appeal dismissed; court rejects prescription defense based on mitigating circumstances due to special aggravating effect rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the crime had expired based on a calculation using only mitigating circumstances. The appellant argued that balancing mitigating factors against special aggravating circumstances resulted in a lower maximum penalty, leading to expiration in 2016. The court ruled that Article 157 of the Penal Code explicitly excludes such balancing from determining the maximum penalty for prescription purposes, adhering to established precedent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157, comma 3, cod. pen.; Art. 69 cod. pen.; For prescription purposes, special aggravating circumstances must be considered at their full effect regardless of their subvalence in the sentencing balance, as the judicial weighing of mitigating and aggravating factors does not influence the maximum penalty term.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTELLI LAURA nato a ROMA il 18/04/1965 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Castelli Laura ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Tivoli per aver concesso il beneficio di cui all'art. 175 cod. pen., ha confermato la dichiarazione di colpevolezza della stessa per il delitto di cui all'art. 589 cod. pen., con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (incidente del 20/06/2009; decesso della persona offesa del 23/06/2009). Con l'unico motivo sollevato (violazione dell'art. 157 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla dedotta intercorsa prescrizione), il ricorrente sostiene che il giudizio di prevalenza delle circostanze di cui agli artt. 62-bis e 62 n. 6 cod. pen. sulle contestate aggravanti (violazione delle norme sulla circolazione stradale), operato dal primo Giudice, qualificherebbe il fatto ai sensi del comma 1 dell'art. 589 cod. pen., con conseguente applicazione dei limiti edittali ivi previsti; ne deriverebbe che, considerato il termine massimo di prescrizione (comprensivo degli eventi interruttivi) di anni 7 e mesi 6, il reato di cui si tratta si sarebbe prescritto il 23/12/2016;
Il ricorso è inammissibile, perché, prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità a mente della quale, ai fini della prescrizione del reato, occorre tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche ove le stesse siano considerate subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (ex multis, Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara Raffaele, Rv. 282057; nello stesso senso, Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi Carlo, Rv. 280059).
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2023