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Ordinanza — n. 47988/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed; court rejects prescription defense based on mitigating circumstances due to special aggravating effect rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47988/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the crime had expired based on a calculation using only mitigating circumstances. The appellant argued that balancing mitigating factors against special aggravating circumstances resulted in a lower maximum penalty, leading to expiration in 2016. The court ruled that Article 157 of the Penal Code explicitly excludes such balancing from determining the maximum penalty for prescription purposes, adhering to established precedent.

Regesto Legislator

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Art. 157, comma 3, cod. pen.; Art. 69 cod. pen.; For prescription purposes, special aggravating circumstances must be considered at their full effect regardless of their subvalence in the sentencing balance, as the judicial weighing of mitigating and aggravating factors does not influence the maximum penalty term.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal prescription special aggravating circumstances judicial balancing maximum penalty term inadmissible appeal subvalence of aggravants statutory exclusion prove acquisite illegalmente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 157, comma 3, cod. pen.
Con l'unico motivo sollevato (violazione dell'art. 157 cod.
Art. 69 cod. pen.
esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (ex multis, Sez.
Art. 589 cod. pen.
pen., ha confermato la dichiarazione di colpevolezza della stessa per il delitto di cui all'art. 589 cod. pen., con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (incidente del 20/06/2009; decesso della persona offesa del 23/06/2009).
Art. 62-bis cod. pen.
Art. 62 n. 6 cod. pen.
Art. 175 cod. pen.
Castelli Laura ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Tivoli per aver concesso il beneficio di cui all'art. 175 cod. pen., ha confermato la dichiarazione di colpevolezza della stessa per il delitto di cui all'art.
art. 175 cod. pen
Castelli Laura ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Tivoli per aver concesso il beneficio di cui all'art. 175 cod. pen., ha confermato la dichiarazione di colpevolezza della stessa per il delitto di cui all'art.
art. 589 cod. pen
pen., ha confermato la dichiarazione di colpevolezza della stessa per il delitto di cui all'art. 589 cod. pen., con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (incidente del 20/06/2009; decesso della persona offesa del 23/06/2009).
art. 157 cod. pen
Con l'unico motivo sollevato (violazione dell'art. 157 cod. pen.
art. 69 cod. pen
esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara Raffaele, Rv. 282057
abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (ex multis, Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara Raffaele, Rv. 282057; nello stesso senso, Sez.
Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi Carlo, Rv. 280059
282057; nello stesso senso, Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi Carlo, Rv. 280059).
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Sentenza — n. 45319/2021 — snpen
Cassation annuls conviction for traffic offense due to statute of limitations expiration, declaring crime extinguished without remand.
Ordinanza — n. 31052/2021 — snpen
Court dismisses appeal for embezzlement as conduct is established law and penalty issues are not admissible.
Ordinanza — n. 262/2024 — snpen
Cassation court dismisses appeal against sentencing decision, ruling implicit reasoning satisfies legal motivation requirements.
Ordinanza — n. 8554/2024 — snpen
Italian Court dismisses appeal regarding fuel theft, upholding aggravated penalty despite video surveillance. The court ruled continuous surveillance is insufficient to negate public exposure. The defendant's appeal was rejected based on established case law. The decision confirms the legal principle that video cameras do not prevent immediate theft. The court emphasized the need for direct custody to exclude aggravating circumstances. The ruling maintains the suspended sentence and fine imposed by lower courts. The judgment reinforces strict liability for fuel station theft cases. The outcome highlights the limitations of security measures in criminal law. The court rejected arguments about surveillance effectiveness in preventing crime. The decision stands as a final ruling on the appeal's admissibility.
Ordinanza — n. 29322/2021 — snpen
Cassation court dismisses appeal for generic legal arguments lacking specific factual comparison with lower court reasoning.

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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTELLI LAURA nato a ROMA il 18/04/1965 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Castelli Laura ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Tivoli per aver concesso il beneficio di cui all'art. 175 cod. pen., ha confermato la dichiarazione di colpevolezza della stessa per il delitto di cui all'art. 589 cod. pen., con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (incidente del 20/06/2009; decesso della persona offesa del 23/06/2009). Con l'unico motivo sollevato (violazione dell'art. 157 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla dedotta intercorsa prescrizione), il ricorrente sostiene che il giudizio di prevalenza delle circostanze di cui agli artt. 62-bis e 62 n. 6 cod. pen. sulle contestate aggravanti (violazione delle norme sulla circolazione stradale), operato dal primo Giudice, qualificherebbe il fatto ai sensi del comma 1 dell'art. 589 cod. pen., con conseguente applicazione dei limiti edittali ivi previsti; ne deriverebbe che, considerato il termine massimo di prescrizione (comprensivo degli eventi interruttivi) di anni 7 e mesi 6, il reato di cui si tratta si sarebbe prescritto il 23/12/2016;

Il ricorso è inammissibile, perché, prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità a mente della quale, ai fini della prescrizione del reato, occorre tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche ove le stesse siano considerate subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (ex multis, Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara Raffaele, Rv. 282057; nello stesso senso, Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi Carlo, Rv. 280059).

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2023