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Ordinanza — n. 47987/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47987/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47987/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONE RUGGIERO nato a BARLETTA il 20/04/1984 avverso la sentenza del 30/09/2020 del TRIBUNALE di FOGGIAI dato avviso alle parti; 1 udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Leone Ruggiero ricorre personalmente avverso la sentenza, resa ai sensi dell'art. 444 e ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Foggia, per il reato di cui agli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Deduce violazione di norme, travisamento dei fatti, illogicità e mancanza della motivazione. Il ricorso è inammissibile per la assorbente ragione di essere stato proposto personalmente dall'imputato. Invero, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, giacché, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n.103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177- 01). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 47987/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 e ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Foggia, per il reato di cui agli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Deduce violazione di norme, travisamento dei fatti, illogicità e mancanza della motivazione. Il ricorso è inammissibile per la assorbente ragione di essere stato proposto personalmente dall'imputato. Invero, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, giacché, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n.103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177- 01). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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corresponsabilità della vittima responsabilità penale dei minori responsabilità personale irresponsabilità difetto di prova del nesso causale circostanza attenuante

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
Invero, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, giacché, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONE RUGGIERO nato a BARLETTA il 20/04/1984 avverso la sentenza del 30/09/2020 del TRIBUNALE di FOGGIAI dato avviso alle parti; 1 udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Leone Ruggiero ricorre personalmente avverso la sentenza, resa ai sensi dell'art. 444 e ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Foggia, per il reato di cui agli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Deduce violazione di norme, travisamento dei fatti, illogicità e mancanza della motivazione. Il ricorso è inammissibile per la assorbente ragione di essere stato proposto personalmente dall'imputato. Invero, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, giacché, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n.103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177- 01). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Pr sidente