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Ordinanza — n. 47986/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47986/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47986/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALOUACH MOHAMED nato il 11/11/1997 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Alouach Mohamed ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Genova che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Massa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (vizio di motivazione e violazione di legge in riferimento agli artt. 192 e 530, comma 2, cod. proc. pen.) è costituito da mere doglianze in punto di fatto e si appalesa riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai Giudici di merito (f. 3 sent. app.), con i quali il ricorrente non si confronta.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 47986/2023 — snpen · Corte di Cassazione: È, invero, pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal Giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate motivazione sufficiente cognizione del ricorso per cassazione concorso di motivi di sospensione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALOUACH MOHAMED nato il 11/11/1997 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Alouach Mohamed ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Genova che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Massa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (vizio di motivazione e violazione di legge in riferimento agli artt. 192 e 530, comma 2, cod. proc. pen.) è costituito da mere doglianze in punto di fatto e si appalesa riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai Giudici di merito (f. 3 sent. app.), con i quali il ricorrente non si confronta.

È, invero, pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal Giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Samnnarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2023 D E POS'ITATA onsigliere estensore Il Pre ide