Cassation court dismisses appeal as new arguments merely reproduce previously rejected grounds without specific comparison.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the new arguments submitted by the defense merely reproduced grounds already rejected by the lower court. The appellant claimed violations regarding the denial of a mitigating circumstance and conditional suspension, but the court found these arguments lacked specific legal comparison to prior rulings. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62, n. 4 cod. pen.; Art. 363-bis c.p.p.: Arguments that merely reproduce grounds already rejected by the lower court without specific legal comparison are inadmissible in cassation proceedings.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CECCAROLI DAVIDE nato a ROMA il 10/12/1973 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ceccaroli Davide ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Roma che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come riqualificata l'originaria imputazione. In data 04/09/23, sono pervenuti motivi nuovi, a firma del difensore, avv. Angelo Staniscia, che insiste per l'accoglimento del primo motivo di ricorso. Ritenuto che i motivi sollevati (violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. e della sospensione condizionale della pena) non sono consentiti in sede di legittimità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con il supporto di adeguati argomenti giuridici (si vedano, per entrambe le censure sollevate, le pp. 2 e 3), rispetto ai quali il ricorrente non opera alcuno specifico confronto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Pre