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Ordinanza — n. 47983/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47983/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47983/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RANDAZZO STEFANO ANGELO nato a PALERMO il 04/01/1999 avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Randazzo Stefano Angelo ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale per il reato di guida senza patente (perché mai conseguita) con recidiva nel biennio. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.) non è consentito in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con il supporto di adeguati argomenti giuridici (si vedano, per entrambe le censure sollevate, le pp. 2 e 3), rispetto ai quali il ricorrente non opera alcuno specifico confronto; e che, relativamente al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha fornito motivazione adeguata e scevra da profili di illogicità;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 47983/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate cognizione del ricorso per cassazione sanzione sproporzionata controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che l'unico motivo sollevato (carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
e delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RANDAZZO STEFANO ANGELO nato a PALERMO il 04/01/1999 avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Randazzo Stefano Angelo ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale per il reato di guida senza patente (perché mai conseguita) con recidiva nel biennio. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.) non è consentito in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con il supporto di adeguati argomenti giuridici (si vedano, per entrambe le censure sollevate, le pp. 2 e 3), rispetto ai quali il ricorrente non opera alcuno specifico confronto; e che, relativamente al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha fornito motivazione adeguata e scevra da profili di illogicità;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Pre