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Ordinanza — n. 47982/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47982/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47982/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARTA FABRIZIO nato a ERICE il 07/03/1988 avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Carta Fabrizio ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che, parzialmente riformando in punto di pena, ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Trapani per il reato di guida senza patente, in quanto mai conseguita, con condotta reiterata nel biennio. In data 13/07/23 è pervenuta memoria difensiva a firma del difensore dell'imputato, avv. Salvatore Galluffo, che insiste nelle ragioni del ricorso. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso (con cui si denuncia, sotto il profilo della violazione dell'art. 546 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, la totale omissione della motivazione) non è consentito in sede di legittimità perché non correlato alla sentenza impugnata, privo pertanto delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, in violazione dell'art. 581, lett. d), cod. proc. pen., nonché manifestamente infondato;

Regesto Legislator

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art. 546 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 47982/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali difetto di motivazione motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate motivi validi sostituzione dei motivi

Disposizioni normative citate

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art. 546 cod. proc. pen
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso (con cui si denuncia, sotto il profilo della violazione dell'art. 546 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARTA FABRIZIO nato a ERICE il 07/03/1988 avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Carta Fabrizio ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che, parzialmente riformando in punto di pena, ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Trapani per il reato di guida senza patente, in quanto mai conseguita, con condotta reiterata nel biennio. In data 13/07/23 è pervenuta memoria difensiva a firma del difensore dell'imputato, avv. Salvatore Galluffo, che insiste nelle ragioni del ricorso. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso (con cui si denuncia, sotto il profilo della violazione dell'art. 546 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, la totale omissione della motivazione) non è consentito in sede di legittimità perché non correlato alla sentenza impugnata, privo pertanto delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, in violazione dell'art. 581, lett. d), cod. proc. pen., nonché manifestamente infondato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il residen