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Ordinanza — n. 47980/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47980/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47980/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANDELA ANTONINO nato a ERICE il 02/07/1953 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Candela Antonino ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna resa dal Tribunale di Marsala nei confronti dell'imputato, per il reato di cui all'articolo all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che i motivi proposti (contraddittorietà ed illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta insussistenza della fattispecie criminosa, dovendosi la sostanza detenuta essere destinata all'uso personale; violazione del diritto di difesa) sono inammissibili, perché manifestamente infondati, costituiti da mere doglianze in punto di fatto, nonché del tutto aspecifici perché privi di confronto con le argomentazioni del provvedimento impugnato;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 47980/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che, nel caso di specie, la Corte di appello ha, compiutamente e in maniera non contraddittoria o palesemente illogica, illustrato le ragioni per le quali i Giudici di merito hanno escluso l'invocata destinazione all'uso personale dello stupefacente rinvenuto nella tasca dei pantaloni dell'imputato (pp. 2, 3 e 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivazione sufficiente sostanze soggette a restrizione motivi validi rinuncia alla motivazione reati qualificati contro gli stupefacenti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANDELA ANTONINO nato a ERICE il 02/07/1953 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Candela Antonino ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna resa dal Tribunale di Marsala nei confronti dell'imputato, per il reato di cui all'articolo all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che i motivi proposti (contraddittorietà ed illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta insussistenza della fattispecie criminosa, dovendosi la sostanza detenuta essere destinata all'uso personale; violazione del diritto di difesa) sono inammissibili, perché manifestamente infondati, costituiti da mere doglianze in punto di fatto, nonché del tutto aspecifici perché privi di confronto con le argomentazioni del provvedimento impugnato;

Considerato che, nel caso di specie, la Corte di appello ha, compiutamente e in maniera non contraddittoria o palesemente illogica, illustrato le ragioni per le quali i Giudici di merito hanno escluso l'invocata destinazione all'uso personale dello stupefacente rinvenuto nella tasca dei pantaloni dell'imputato (pp. 2, 3 e 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Pr