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Ordinanza — n. 47979/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47979/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47979/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANTIA SALVATORE nato a TERMINI IMERESE il 03/03/1981 avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Iy Mantia Salvatore ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Termini Imerese per la contravvenzione di cui all'art. 116, commi 15 e 17, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, con recidiva nel biennio (Termini Imerese, il 20/08/2018). Ritenuto che i motivi sollevati (violazione di legge con riferimento all'omessa pronuncia di assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste e/o per non averlo commesso; con riferimento all'omesso riconoscimento del minimo assoluto della pena unitamente alle circostanze attenuanti generiche; con riferimenti all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.) si limitano, nella sostanza, a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei Giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata (quanto al primo motivo, si vedano le pp. 2, 3 e 4; quanto al secondo e al terzo motivo, le pp. 4, 5 e 6, risultando il trattamento sanzionatorio sorretto da adeguata e non illogica motivazione), senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 47979/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal Giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali remissione della pena riduzione dell'assegno per grandi invalidi condono delle spese procedurali motivi che possono invocarsi

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANTIA SALVATORE nato a TERMINI IMERESE il 03/03/1981 avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Iy

MOTIVI DELLA DECISIONE

Mantia Salvatore ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Termini Imerese per la contravvenzione di cui all'art. 116, commi 15 e 17, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, con recidiva nel biennio (Termini Imerese, il 20/08/2018). Ritenuto che i motivi sollevati (violazione di legge con riferimento all'omessa pronuncia di assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste e/o per non averlo commesso; con riferimento all'omesso riconoscimento del minimo assoluto della pena unitamente alle circostanze attenuanti generiche; con riferimenti all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.) si limitano, nella sostanza, a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei Giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata (quanto al primo motivo, si vedano le pp. 2, 3 e 4; quanto al secondo e al terzo motivo, le pp. 4, 5 e 6, risultando il trattamento sanzionatorio sorretto da adeguata e non illogica motivazione), senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione.

Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal Giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2023 Il Consigliere estensore