Cassation appeal dismissed as inadmissible for conceding plea bargain and sentencing errors not affecting legality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeals by Castoro Salvatore and Fanelli Angelo inadmissible, ordering them to pay fines. The appellants sought to reduce their sentences based on a plea agreement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such appeals are only admissible regarding the formation of the party's will, prosecutor's consent, or divergent judicial pronouncements, excluding grounds related to waived conditions or sentencing determinations not violating statutory limits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 111 Cost.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against plea bargain agreements in second instance are admissible solely for defects in the party's will, prosecutor's consent, or divergent judicial rulings, while complaints regarding waived conditions or sentencing errors outside statutory limits are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CASTORO SALVATORE nato a BARI il 15/04/1971 FANELLI ANGELO nato a FASANO il 30/05/1984 avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di BARI l / dato avviso alle parti; 7 udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Castoro Salvatore e Fanelli Angelo ricorrono avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bari che, in accoglimento del concordato di cui all'art. 599-bis da entrambi proposto, ha ridotto la pena rispettivamente inflitta, confermando nel resto la pronuncia di condanna del Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale per i reati agli stessi ascritti. Ritenuto che l'unico motivo sollevato, comune ad entrambi (violazione di legge in riferimento agli artt. 111 Cost. e 129 cod. proc. pen.) è inammissibile. Invero, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102- 01), condizioni nel caso non ricorrenti;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2023 Il Consigliere estensore