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Ordinanza — n. 47974/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47974/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47974/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANNULLO GIUSEPPE nato a ROCCAPIEMONTE il 19/03/1964 avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Pannullo Giuseppe ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Firenze che ha confermato la pronuncia di condanna, resa in esito a giudizio abbreviato, dal Tribunale di Livorno per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che i motivi sollevati (violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità del ricorrente e di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) sono inammissibili. Il primo motivo è, invero, costituito da doglianze che, oltre ad invocare una inammissibile rivalutazione del fatto, si appalesa aspecifica perché non si confronta con le argomentazioni a base della sentenza impugnata (p. 4, ove si richiamano i significativi elementi investigativi, precisandosi altresì che la circostanza che il Pannullo sia un assuntore della sostanza è una mera affermazione difensiva, neppure dichiarata dall'imputato, il quale è peraltro privo di occupazione).

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 47974/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oggetto del secondo motivo di ricorso, è congruamente motivato (pp. 4 e 5: la Corte territoriale ha valorizzato, in senso negativo, la genericità delle argomentazioni a sostegno delle stesse), secondo un percorso argomentativo non manifestamente illogico e come tale insindacabile in Cassazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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dipendenza da sostanze stupefacenti pena per traffico di stupefacenti consumo di canapa trattamento residenziale delle dipendenze abbandono del procedimento penale pena pecuniaria non riscuotibile

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
Ritenuto che i motivi sollevati (violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANNULLO GIUSEPPE nato a ROCCAPIEMONTE il 19/03/1964 avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Pannullo Giuseppe ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Firenze che ha confermato la pronuncia di condanna, resa in esito a giudizio abbreviato, dal Tribunale di Livorno per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che i motivi sollevati (violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità del ricorrente e di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) sono inammissibili. Il primo motivo è, invero, costituito da doglianze che, oltre ad invocare una inammissibile rivalutazione del fatto, si appalesa aspecifica perché non si confronta con le argomentazioni a base della sentenza impugnata (p. 4, ove si richiamano i significativi elementi investigativi, precisandosi altresì che la circostanza che il Pannullo sia un assuntore della sostanza è una mera affermazione difensiva, neppure dichiarata dall'imputato, il quale è peraltro privo di occupazione).

Il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oggetto del secondo motivo di ricorso, è congruamente motivato (pp. 4 e 5: la Corte territoriale ha valorizzato, in senso negativo, la genericità delle argomentazioni a sostegno delle stesse), secondo un percorso argomentativo non manifestamente illogico e come tale insindacabile in Cassazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2023 Il