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Ordinanza — n. 47970/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of motivation regarding generic mitigating circumstances and suspended sentence denial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47970/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to recognize generic mitigating circumstances and deny a suspended sentence. The appellant argued for leniency under Article 62-bis of the Penal Code and a suspended sentence, but the appellate court found no factual basis for mitigation and deemed the defendant's profile incompatible with a favorable prognosis. The supreme court rejected these claims as the lower court's reasoning was not manifestly illogical and thus remained unchallengeable.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis c.p.; Art. 173 c.p.: An appeal against a judgment for lack of motivation is inadmissible if the lower court's reasoning is not manifestly illogical and the denial of mitigating circumstances or suspended sentences is based on factual assessments that are not arbitrary.

Parole chiave

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lack of motivation appeal generic mitigating circumstances suspended sentence denial prognosis favorable assessment inadmissible cassation appeal gravi addebiti penali lacune probatorie asserzione difendibile

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Muharremi Martin, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.
Art. 62-bis cod. pen.
Il ricorrente denuncia, in un unico motivo, la carenza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. e alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Art. 173 cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
Il ricorrente denuncia, in un unico motivo, la carenza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUHARREMI MARTIN nato il 10/12/1988 avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Muharremi Martin, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Il ricorrente denuncia, in un unico motivo, la carenza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. e alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il ricorso è inammissibile.

La Corte di appello ha compiutamente disatteso il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, per l'insussistenza di elementi da valorizzare in tal senso, e il diniego dei benefici in ragione di elementi ritenuti ostativi alla formulazione di una prognosi favorevole (p. 2), secondo un percorso argomentativo non manifestamente illogico e come tale insindacabile in Cassazione. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5 ottobre 2023 Il Consigliere estensore esi