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Ordinanza — n. 47969/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence for inadmissible ground of legal error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47969/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against a first-instance plea bargain sentence inadmissible because the sole ground raised concerned a legal error regarding the reclassification of the offense. The appellant argued that the judge failed to requalify the crime under Article 379 of the Penal Code, but the court noted this ground does not fall within the permissible grounds for challenging a plea bargain decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444 cod. proc. pen.; Art. 110 cod. pen.; Art. 379 cod. pen. Appeals against plea bargain sentences are limited to specific grounds such as the expression of the defendant's will or legal qualification errors, excluding general violations of law regarding the reclassification of the offense.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible appeal legal reclassification Cassazione ordinanza Art. 448 c.p.p. denuncia mendace deposizione inattendibile perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L.
Art. 444 cod. proc. pen.
De Marco Noemi ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala, per il delitto di cui agli artt.
Art. 110 cod. pen.
Art. 379 cod. pen.
Considerato che l'unico motivo sollevato (violazione di legge per non avere il Giudice riqualificato il reato ai sensi dell'art. 379 cod. pen.) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena.
art. 444 cod. proc. pen
De Marco Noemi ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
artt. 110 cod. pen
dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala, per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen.
art. 379 cod. pen
Considerato che l'unico motivo sollevato (violazione di legge per non avere il Giudice riqualificato il reato ai sensi dell'art. 379 cod. pen.) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 2668 del 07/12/2016
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MARCO NOEMI nato a MAZARA DEL VALLO il 29/08/1993 avverso la sentenza del 12/01/2023 del GIP TRIBUNALE di MARSALAdato avviso all udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

De Marco Noemi ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala, per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). Considerato che l'unico motivo sollevato (violazione di legge per non avere il Giudice riqualificato il reato ai sensi dell'art. 379 cod. pen.) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;

Considerato che, quanto alla qualificazione del fatto, il Giudice ha correttamente escluso la configurabilità dell'invocato reato di favoreggiamento reale (art. 379 cod. pen.), facendo esatta applicazione dell'insegnamento di questa Corte Suprema per il quale "Il reato di favoreggiamento non è configurabile, con riferimento alla illecita detenzione di sostanze stupefacenti, in costanza di detta detenzione, perché, nei reati permanenti, qualunque agevolazione del colpevole, posta in essere prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve - salvo che non sia diversamente previsto - in un concorso nel reato, quanto meno a carattere morale" (Sez. 6, n. 2668 del 07/12/2016, dep. 2017, Spera, Rv. 268973);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2023 Il Consigliere estens