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Ordinanza — n. 47965/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47965/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47965/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GARBO GIUSEPPE nato a CASTELBUONO il 01/02/1941 avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; ' Il ricorso di Giuseppe Di Garbo avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990, è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto dedotto, circa il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla contestata recidiva, la sentenza reca congrua motivazione sul punto. È appena il caso di ricordare che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in Cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sez. 3, n. 26908 del 22/04/2004, Ronzoni, Rv. 229298).

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 99 cod. pen; Ordinanza — n. 47965/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie: i Giudici di merito hanno infatti motivatamente applicato (p. 2 sent. app.) la contestata recidiva, tenendo conto della pluralità dei precedenti specifici e reiterati (artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990) che confermano la spiccata capacità a delinquere e la propensione alla commissione dei reati della stessa specie, espressione dell'aggravio di pericolosità previsto dall'art. 99 cod. pen. Va, inoltre, considerato che la pena è stata già ridotta dalla Corte di merito, avuto riguardo al tipo di stupefacente sequestrato a e al numero di dosi medie ricavabili (p.3).

Parole chiave

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verdetto di colpevolezza godimento dei diritti civili determinazione dell'età maggiore età penale risarcimento per errore giudiziario deposizione inattendibile

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
È appena il caso di ricordare che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in Cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sez.
art. 99 cod. pen
309/1990) che confermano la spiccata capacità a delinquere e la propensione alla commissione dei reati della stessa specie, espressione dell'aggravio di pericolosità previsto dall'art. 99 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GARBO GIUSEPPE nato a CASTELBUONO il 01/02/1941 avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; '

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso di Giuseppe Di Garbo avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990, è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto dedotto, circa il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla contestata recidiva, la sentenza reca congrua motivazione sul punto. È appena il caso di ricordare che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in Cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sez. 3, n. 26908 del 22/04/2004, Ronzoni, Rv. 229298).

Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie: i Giudici di merito hanno infatti motivatamente applicato (p. 2 sent. app.) la contestata recidiva, tenendo conto della pluralità dei precedenti specifici e reiterati (artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990) che confermano la spiccata capacità a delinquere e la propensione alla commissione dei reati della stessa specie, espressione dell'aggravio di pericolosità previsto dall'art. 99 cod. pen. Va, inoltre, considerato che la pena è stata già ridotta dalla Corte di merito, avuto riguardo al tipo di stupefacente sequestrato a e al numero di dosi medie ricavabili (p.3).

All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2023 Il Consigliere estensore I