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Ordinanza — n. 47960/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for drug possession as inadmissible due to lack of specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47960/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were not permitted under law for a legality review. The appellant challenged a conviction for drug possession, arguing the quantity was incompatible with personal use and that evidence was insufficient. The court rejected these claims as mere complaints reiterating arguments already dismissed by the lower court without providing new, specific legal criticism.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals in legality proceedings must contain specific, arguable grounds; mere complaints or repetitions of lower court arguments are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal legality review drug possession lack of specific grounds reiteration of arguments verdetto di colpevolezza gravi addebiti penali corresponsabilità della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE GIOSA MARIA MICHELA nato a MILANO il 07/02/1981 avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Maria Michela De Giosa ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. La ricorrente deduce, in primo luogo, violazione di legge in ordine all'erroneo riconoscimento della rilevanza penale della fattispecie che avrebbe potuto, secondo la difesa, al più integrare un illecito amministrativo; in secondo luogo, vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità. Si tratta di motivi di ricorso non consentiti dalla legge in sede di legittimità, oltre ad essere manifestamente infondati, in quanto si risolvono in doglianze con cui si ripropone una pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801).

Contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. In particolare, quanto al primo profilo di censura, la Corte territoriale evidenzia che la detenzione ad uso personale era incompatibile con i riscontri effettuati dagli operanti nel momento in cui venne rinvenuta la sostanza. In particolare, l'ingente quantitativo rinvenuto, come ricostruito dal giudice del gravame, è logicamente incompatibile con un uso strettamente personale di un soggetto, sia pure quest'ultimo dipendente da sostanze stupefacenti. (pp. 5,6).

Quanto al secondo profilo di censura, la Corte di appello ha già motivatamente spiegato, nel rigettare i motivi di gravame, che la destinazione a terzi della sostanza stupefacente risultava da gravi, precisi e concordanti indizi, quali la detenzione di centinaia di dosi di hashish, tenendosi altresì conto del ridotto reddito dell'imputata, impossidente con famiglia a carico, nonché della sua scelta di mentire nell'interrogatorio circa le ragioni per cui deteneva un simile quantitativo di stupefacente (pp. 6,7). Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione, non consentiti in sede di legittimità.Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2023 Il Consigliere est