Ordinanza — n. 47958/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE FILIPPIS ANTONIO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 25/01/1986 avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; De Filippis Antonio ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Lecce che, in accoglimento del concordato di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena, confermando nei resto la pronuncia di condanna per il reato ascritto, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale. Ritenuto che i motivi sollevati (violazione di legge per la mancata integrazione dei profili di tipicità del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione rispetto all'atto di appello della difesa; mancanza di motivazione in relazione al mancato accertamento di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.) sono inammissibili.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 47958/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE FILIPPIS ANTONIO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 25/01/1986 avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
De Filippis Antonio ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Lecce che, in accoglimento del concordato di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena, confermando nei resto la pronuncia di condanna per il reato ascritto, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale. Ritenuto che i motivi sollevati (violazione di legge per la mancata integrazione dei profili di tipicità del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione rispetto all'atto di appello della difesa; mancanza di motivazione in relazione al mancato accertamento di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.) sono inammissibili.
Invero, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102- 01), condizioni nel caso non ricorrenti;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2023 Il Consigliere estensore