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Ordinanza — n. 47956/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47956/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47956/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMIS CRISTIAN nato a CATANIA il 16/03/1993 avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCEda-tóThvviso alle parti; ( udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Comis Cristian ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Lecce che, in accoglimento del concordato di cui all'art. 599-bis, ha riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche, confermando nel resto la pronuncia di condanna del Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale per i reati allo stesso ascritti. Ritenuto che l'unico motivo dedotto (manifesta illogicità della sentenza con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato) è inammissibile. Invero, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102- 01), condizioni nel caso non ricorrenti;

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 47956/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione concorso di motivi di sospensione clausola di coscienza responsabilità disciplinare cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Invero, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMIS CRISTIAN nato a CATANIA il 16/03/1993 avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCEda-tóThvviso alle parti; ( udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Comis Cristian ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Lecce che, in accoglimento del concordato di cui all'art. 599-bis, ha riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche, confermando nel resto la pronuncia di condanna del Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale per i reati allo stesso ascritti. Ritenuto che l'unico motivo dedotto (manifesta illogicità della sentenza con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato) è inammissibile. Invero, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102- 01), condizioni nel caso non ricorrenti;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il P s