Ordinanza — n. 47954/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SANTARSIA MARIA TERESA nato a MATERA il 21/11/1978 CONTINANZA VINCENZA nato a MONTESCAGLIOSO il 12/10/1953 avverso la sentenza del 08/11/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MATERA Ldato avviso alle parti; ( udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 47954/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuna in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SANTARSIA MARIA TERESA nato a MATERA il 21/11/1978 CONTINANZA VINCENZA nato a MONTESCAGLIOSO il 12/10/1953 avverso la sentenza del 08/11/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MATERA Ldato avviso alle parti; ( udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Santarsia Maria Teresa e Continanza Vincenza ricorrono avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa nei loro confronti ai sensi dell'art. 444 cod, proc. pen. dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Matera, per i reati loro rispettivamente ascritti (art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). Considerato che l'unico motivo da entrambe sollevato (violazione di legge per insussistenza del reato contestato) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuna in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuna in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Pr ide