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Ordinanza — n. 47953/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47953/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47953/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARLONE CESARE nato a MINERVINO MURGE il 29/04/1969 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di BARI-11 dato avviso alle'arti• udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Canone Cesare propone ricorso avverso la sentenza, in epigrate indicata, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. oen. dalla Corte a appello di Bari per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che il motivo di ricorso - con cui si lamenta, sotto il profiic, della violazione di legge, la mancanza di motivazione in ordine all'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - è inammissibile. Invero, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile ii ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 47953/2023 — snpen · Corte di Cassazione: n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102- 01), condizioni nel caso non ricorrenti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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rinuncia alla motivazione motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali cause di esclusione motivazione sufficiente licenziamento per motivi economici

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Ritenuto che il motivo di ricorso - con cui si lamenta, sotto il profiic, della violazione di legge, la mancanza di motivazione in ordine all'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
Invero, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile ii ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARLONE CESARE nato a MINERVINO MURGE il 29/04/1969 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di BARI-11 dato avviso alle'arti• udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Canone Cesare propone ricorso avverso la sentenza, in epigrate indicata, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. oen. dalla Corte a appello di Bari per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che il motivo di ricorso - con cui si lamenta, sotto il profiic, della violazione di legge, la mancanza di motivazione in ordine all'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - è inammissibile. Invero, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile ii ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez.

2. n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102- 01), condizioni nel caso non ricorrenti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammenae. Così deciso il 5 ottobre 2023 Il Consigliere estensore I