Ordinanza — n. 47867/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TRAMONTANA MARIANNA nato a CATANIA il 02/10/1983 ARENA AGATUCCIA nato a MILITELLO IN VAL DI CATANIA il 30/01/1962 MARLETTA ROSARIO nato a CATANIA il 28/09/1958 avverso la sentenza del 19/10/2022 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che Tramontana Marianna, Arena Agatuccia e Marletta Rosario ,19 ricorrono, agli effetti civili, avverso la sentenza del Tribunale di Catania del 2 o-rro 2022 che, in parziale riforma della sentenza del Giudice di pace della stessa città del 15 novembre 2016, ha assolto Marletta Rosario dal reato contestato al capo C), mentre ha dichiarato estinti per prescrizione i reati contestati a Tramontana Marianna e ad Arena Agatuccia ( capi B e D: lesioni e minacce),confermando la decisione ai soli effetti civili; -Ritenuto che il primo motivo comune di ricorso, che prospetta vizi di motivazione, non è consentito in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge; -Considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta violazione dell'art.185 cod. pen., per avere il Tribunale omesso di ridurre l'ammontare del risarcimento del danno a cui condannava glii odierni imputati„ nonostante fosse intervenuta assoluzione per uno dei reati in contestazione, è manifestamente infondato sul presupposto che il Tribunale, contrariamente a quanto asserito nel ricorso, ha ridotto da €1.500 a C 1.000 l'importo dell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 47867/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge; -Considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta violazione dell'art.185 cod. pen., per avere il Tribunale omesso di ridurre l'ammontare del risarcimento del danno a cui condannava glii odierni imputati„ nonostante fosse intervenuta assoluzione per uno dei reati in contestazione, è manifestamente infondato sul presupposto che il Tribunale, contrariamente a quanto asserito nel ricorso, ha ridotto da €1.500 a C 1.000 l'importo dell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TRAMONTANA MARIANNA nato a CATANIA il 02/10/1983 ARENA AGATUCCIA nato a MILITELLO IN VAL DI CATANIA il 30/01/1962 MARLETTA ROSARIO nato a CATANIA il 28/09/1958 avverso la sentenza del 19/10/2022 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che Tramontana Marianna, Arena Agatuccia e Marletta Rosario ,19 ricorrono, agli effetti civili, avverso la sentenza del Tribunale di Catania del 2 o-rro 2022 che, in parziale riforma della sentenza del Giudice di pace della stessa città del 15 novembre 2016, ha assolto Marletta Rosario dal reato contestato al capo C), mentre ha dichiarato estinti per prescrizione i reati contestati a Tramontana Marianna e ad Arena Agatuccia ( capi B e D: lesioni e minacce),confermando la decisione ai soli effetti civili; -Ritenuto che il primo motivo comune di ricorso, che prospetta vizi di motivazione, non è consentito in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge; -Considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta violazione dell'art.185 cod. pen., per avere il Tribunale omesso di ridurre l'ammontare del risarcimento del danno a cui condannava glii odierni imputati„ nonostante fosse intervenuta assoluzione per uno dei reati in contestazione, è manifestamente infondato sul presupposto che il Tribunale, contrariamente a quanto asserito nel ricorso, ha ridotto da €1.500 a C 1.000 l'importo dell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso, in Roma in data 8 novembre 2023 Il consigliere estensore Il Pr